mercoledì 14 gennaio 2026

CIVITANOVA News il Revisore di Sostenibilità è operativo

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il Revisore di Sostenibilità è operativo


CIVITANOVA News, in collaborazione con la redazione centrale dell'OSSERVATORIO sulla GIUSTIZIA. Arrivano i Revisori Legali della Sostenibilità ambientale, lo dichiara con un post sui social la dottoressa commercialista e Assessore alla mobilità sostenibile Roberta Belletti, una delle prime professioniste del territorio ad aver conseguito il certificato di iscrizione nel nuovo Ruolo previsto dal MEF, acronimo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal 2024 è divenuto operativo un decreto legislativo attuativo (D.lvo 125/2024) che dispone la certificazione per tutte quelle imprese di medie e grandi dimensioni, o quotate in Borsa, che devono predisporre una specifica relazione nel Bilancio dedicata alle azioni disposte per il rispetto degli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per il rispetto dei parametri di ecosostenibilità ambientali. Queste relazioni devono essere redatte da professionisti riconosciuti e accreditati dal Ministero delle Finanze. Le micro imprese non sono obbligate alla redazione della certificazione.

In fotocopertina: l'Assessore alla mobilità sostenibile del Comune di Civitanova Marche Dott.ssa Roberta Belletti, in compagnia dell'Assessore all'Università e Politiche Giovanili del Comune di Ancona Dottor Marco Battino, fotografati dal giornalista fotoreporter dell'Ordine di Milano dottor Amedeo Recchi in un recente convegno sulla sostenibilità dei Comuni più virtuosi d'Italia che si è svolto nell'Auditorium del Liceo Scientifico. Sotto, l'attestato del Ministero delle Finanze datato 8 gennaio 2026 rilasciato alla Dr.ssa Belletti e postato sui social


Ecco la legislazione di riferimento

(ricerca e redazione a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia):


DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 13; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2464  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE)  n.
537/2014, la direttiva 2004/109/CE,  la  direttiva  2006/43/CE  e  la
direttiva  2013/34/UE  per   quanto   riguarda   la   rendicontazione
societaria di sostenibilita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
«Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  136,  recante
«Attuazione  della   direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la  parte  relativa  ai  conti
annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli  altri  istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti contabili
delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale  Stato  membro,  e
che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
87»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 agosto 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia e delle  imprese  e  del
made in Italy; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) «societa'  madre»:  la  societa'  tenuta  alla  redazione  del
bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile  1991,
n. 127; 
    b) «societa'  figlia»:  la  societa'  inclusa  nel  perimetro  di
consolidamento di un'altra societa' ai sensi del decreto  legislativo
9 aprile 1991, n. 127; 
    c) «societa' madre europea»:  societa'  con  sede  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea  e  tenuta  alla  redazione  del  bilancio
consolidato  ai  sensi  della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
    d) «standard di rendicontazione»: gli standards  contenuti  negli
atti delegati emanati dalla Commissione europea ai  sensi  di  quanto
previsto alla direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013; 
    e) «principi di attestazione»: i principi di attestazione emanati
ai sensi della normativa nazionale ovvero,  una  volta  emanati,  gli
standard contenuti negli atti delegati dalla Commissione  europea  ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  26-bis  della   direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio
2006; 
    f) «questioni di sostenibilita'»:  fattori  ambientali,  sociali,
relativi ai diritti umani e di  governance,  compresi  i  fattori  di
sostenibilita'  quali  definiti  all'articolo  2,  punto   24),   del
regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 27 novembre 2019; 
    g) «rendicontazione di  sostenibilita'»:  la  rendicontazione  di
informazioni relative a  questioni  di  sostenibilita'  conformemente
agli articoli 3 e 4 del presente decreto; 
    h) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza
fisica  da  cui  dipende  fondamentalmente   il   modello   aziendale
dell'impresa e che costituiscono una fonte di  creazione  del  valore
per l'impresa; 
    i) «societa' madre extra-europea»: le societa', con sede  in  uno
Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che esercitano
il controllo su societa' figlie o hanno istituito succursali con sede
sul territorio nazionale e che abbiano  forma  giuridica  comparabile
alla  forma  giuridica  della  societa'  per  azioni,   societa'   in
accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata; 
    l) «micro-imprese»: le societa' che alla  data  di  chiusura  del
bilancio non abbiano superato, nel primo  esercizio  di  attivita'  o
successivamente  per  due  esercizi  consecutivi,  due  dei  seguenti
limiti: 
      1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; 
      2)  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  euro
900.000; 
      3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:
10; 
    m) «piccole e medie imprese  quotate»:  le  societa'  con  valori
mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani
o dell'Unione europea che alla data di  chiusura  del  bilancio,  nel
primo esercizio di  attivita'  o  successivamente  per  due  esercizi
consecutivi, rientrino in almeno  due  degli  intervalli  di  seguito
indicati: 
      1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000  e
inferiore a euro 25.000.000; 
      2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore  a
euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 
      3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:
non inferiore a 11 e non superiore a 250; 
    n) «imprese di grandi dimensioni»: le societa' che alla  data  di
chiusura del  bilancio  abbiano  superato,  nel  primo  esercizio  di
attivita' o successivamente per due  esercizi  consecutivi,  due  dei
seguenti limiti: 
      1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 
      2)  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  euro
50.000.000; 
      3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:
250; 
    o) «gruppo di grandi dimensioni»: gruppi composti da una societa'
madre e societa' figlie da includere nel bilancio consolidato e  che,
su base  consolidata,  alla  data  di  chiusura  del  bilancio  della
societa'  madre  superano,  nel  primo  esercizio  di   attivita'   o
successivamente per due esercizi consecutivi, i  limiti  numerici  di
almeno due dei tre criteri seguenti: 
      1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 
      2)  ricavi  netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:  euro
50.000.000; 
      3) numero medio dei dipendenti  occupati  durante  l'esercizio:
250. 
  La verifica  del  superamento  dei  limiti  numerici  di  cui  alla
presente lettera o) puo' essere effettuata su  base  aggregata  senza
effettuare le operazioni di consolidamento. In tale  caso,  i  limiti
numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento; 
    p) «relazione sulla gestione»: la relazione sulla gestione di cui
all'articolo 2428 del codice  civile,  all'articolo  40  del  decreto
legislativo 9 aprile  1991,  n.  127,  all'articolo  41  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015,  n.  136,  all'articolo  94  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto applicabile; 
    q)  «succursale»:  la  sede  secondaria  di  una  societa'  madre
extra-europea con rappresentanza stabile sul territorio nazionale, ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 2508 del codice civile; 
    r)  «relazione  di   sostenibilita'»:   la   rendicontazione   di
informazioni relative a  questioni  di  sostenibilita'  conformemente
all'articolo 5 del presente decreto; 
    s) «enti di interesse pubblico»: gli enti di  interesse  pubblico
di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. 
  2. Ai fini del presente decreto, per «ricavi netti delle vendite  e
delle prestazioni» si intendono: 
    a) gli importi provenienti dalla  vendita  di  prodotti  e  dalla
prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti  concessi  sulle
vendite,  l'imposta  sul  valore  aggiunto   e   le   altre   imposte
direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
    b) in deroga alla lettera a), per le imprese di assicurazione  di
cui all'articolo 88, comma 1, del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, i premi lordi contabilizzati di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; 
    c) per gli enti creditizi di cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,
punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, gli importi definiti conformemente
all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva  86/635/CEE
del Consiglio, dell'8 dicembre 1986; 
    d) per le imprese di  Paesi  terzi  di  cui  all'articolo  5  del
presente  decreto,  i  ricavi  quali  definiti   nel   quadro   della
rendicontazione finanziaria, sulla cui base e'  redatto  il  bilancio
dell'impresa. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il presente  decreto
si applica alle societa' di cui  agli  articoli  seguenti  costituite
nella forma giuridica della societa' per azioni,  della  societa'  in
accomandita per azioni, della  societa'  a  responsabilita'  limitata
nonche' della  societa'  in  nome  collettivo  e  della  societa'  in
accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le societa'
costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  o,  se  non
disciplinate dal diritto di  uno  Stato  membro,  che  abbiano  forma
giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I. 
  2. In attuazione  dell'articolo  1,  paragrafo  3,  comma  2  della
direttiva 2013/34/UE, la Banca d'Italia non  rientra  nell'ambito  di
applicazione del presente decreto. 
  3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i
prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b)  e
f), del regolamento (UE)  2019/2088  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 novembre 2019. 
  4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del  presente  decreto
le micro-imprese,  anche  qualora  queste  abbiano  valori  mobiliari
ammessi  alla  negoziazione  su  mercati  regolamentati  italiani   o
dell'Unione europea. 
  5. In attuazione dell'articolo  1,  paragrafo  3,  comma  2,  della
direttiva   2013/34/UE,   ai   fini   della   predisposizione   della
rendicontazione consolidata di sostenibilita' di cui  all'articolo  4
del presente decreto, Cassa depositi e prestiti S.p.A.  e'  tenuta  a
fare esclusivo riferimento alle informazioni relative  alle  societa'
sulle quali essa esercita attivita' di direzione e  coordinamento,  e
alle societa' sulle quali queste ultime esercitano tale attivita', ai
sensi e per gli effetti degli articoli 2497  e  seguenti  del  codice
civile, ad eccezione  delle  societa'  controllate  da  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio.  I  medesimi   criteri   si
applicano  alle  societa'  soggette  all'attivita'  di  direzione   e
coordinamento  di  cui  al  primo  periodo  ai  fini  della  relativa
rendicontazione consolidata di sostenibilita'. 
  6. In deroga a quanto previsto al comma 1, il presente  decreto  si
applica anche ai seguenti soggetti indipendentemente dalla loro forma
giuridica: 
    a) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 88,  comma  1,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  imprese  di  cui
all'articolo 95, commi 2 e 2-bis, del medesimo decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
    b) enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  1),
del regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013. 
                              
			 Art. 3 
 
            Rendicontazione individuale di sostenibilita' 
 
  1. Le imprese di cui all'articolo 2 che  siano  imprese  di  grandi
dimensioni, nonche' le piccole e medie imprese quotate  includono  in
un'apposita sezione della relazione sulla  gestione  le  informazioni
necessarie  alla   comprensione   dell'impatto   dell'impresa   sulle
questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie  alla
comprensione  del  modo  in  cui  le  questioni   di   sostenibilita'
influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati  e  sulla
sua situazione. 
  2. La rendicontazione individuale di sostenibilita' di cui al comma
1, include: 
    a) una breve descrizione del modello e della strategia  aziendale
che indichi: 
      1) la  resilienza  del  modello  e  della  strategia  aziendali
dell'impresa in  relazione  ai  rischi  connessi  alle  questioni  di
sostenibilita'; 
      2) le opportunita' per l'impresa  connesse  alle  questioni  di
sostenibilita'; 
      3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni  di
attuazione e i relativi piani finanziari e di  investimento,  atti  a
garantire che il modello e la strategia aziendali  siano  compatibili
con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione
del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con  l'Accordo  di  Parigi
nell'ambito  della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni   Unite   sui
cambiamenti  climatici,  adottato  a  Parigi  il  12  dicembre  2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016,  n.
204, di seguito denominato «Accordo  di  Parigi»,  e  l'obiettivo  di
conseguire la neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 30 giugno 2021, e, se del  caso,  l'esposizione  dell'impresa  ad
attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas; 
      4)  il  modo  in  cui  il  modello  e  la  strategia  aziendali
dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e
del loro impatto sulle questioni di sostenibilita'; 
      5) le modalita' di attuazione della strategia dell'impresa  per
quanto riguarda le questioni di sostenibilita'; 
    b)  una  descrizione  degli  obiettivi   temporalmente   definiti
connessi alle questioni di sostenibilita'  individuati  dall'impresa,
inclusi, se del  caso,  obiettivi  quantitativi  di  riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e  il  2050,  una
descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento  degli
stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi  dell'impresa
relativi ai fattori ambientali  sono  basati  su  prove  scientifiche
conclusive; 
    c) una descrizione del ruolo degli organi  di  amministrazione  e
controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e  delle
loro competenze e capacita' in relazione  allo  svolgimento  di  tale
ruolo o dell'accesso  di  tali  organi  alle  suddette  competenze  e
capacita'; 
    d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle
questioni di sostenibilita'; 
    e) informazioni sull'esistenza di sistemi di  incentivi  connessi
alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli
organi di amministrazione e controllo; 
    f) una descrizione: 
      1) delle procedure di dovuta diligenza  applicate  dall'impresa
in relazione alle questioni di sostenibilita' e, ove applicabile,  in
linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese
di attuare una procedura di dovuta diligenza; 
      2) dei principali impatti  negativi,  effettivi  o  potenziali,
legati alle attivita' dell'impresa e  alla  sua  catena  del  valore,
compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e  la
sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per  identificare  e
monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa
e' tenuta a identificare in  virtu'  di  altri  obblighi  dell'Unione
europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta
diligenza; 
      3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire  o
attenuare impatti negativi,  effettivi  o  potenziali,  o  per  porvi
rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni; 
    g) una descrizione dei principali rischi per  l'impresa  connessi
alle questioni di  sostenibilita',  compresa  una  descrizione  delle
principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le  modalita'
di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; 
    h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle  informazioni
di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g). 
  3.  I  soggetti  obbligati  indicano  le  procedure   attuate   per
individuare le informazioni che sono state  incluse  nella  relazione
sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui  alle
lettere a), b), c), d) e), f),  g),  e  h),  del  comma  2  includono
informazioni relative alle prospettive temporali  a  breve,  medio  e
lungo termine, a seconda dei casi. 
  4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2  e
3 sono incluse le informazioni sulle attivita' dell'impresa  e  sulla
sua catena del valore, comprese le informazioni  concernenti  i  suoi
prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la  sua  catena  di
fornitura. Inoltre, se del  caso,  contengono  anche  riferimenti  ad
altre informazioni incluse nella  relazione  sulla  gestione  e  agli
importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche' ulteriori
precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi  finanziari  oggetto
di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora  non  siano
disponibili tutte  le  informazioni  relative  alla  sua  catena  del
valore,  la  societa'  obbligata  include  nella  rendicontazione  di
sostenibilita' una spiegazione degli  sforzi  compiuti  per  ottenere
tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per  cui  non
e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi
piani per ottenerle in futuro. 
  5. Fermi restando gli obblighi derivanti  dall'ammissione  o  dalla
richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione  in  un
mercato  regolamentato,  ovvero  in  un  sistema   multilaterale   di
negoziazione,   previa   deliberazione   motivata   dell'organo    di
amministrazione,  sentito  l'organo  di  controllo,  possono   essere
omesse, in casi eccezionali,  le  informazioni  concernenti  sviluppi
imminenti e operazioni in corso  di  negoziazione,  qualora  la  loro
divulgazione possa compromettere gravemente la posizione  commerciale
dell'impresa. Qualora si avvalga  della  facolta'  di  cui  al  primo
periodo,  la  societa'  ne  fa  menzione  nella  rendicontazione   di
sostenibilita' con esplicito  rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al
presente comma. L'omissione non e' comunque  consentita  quando  cio'
possa  pregiudicare  una   comprensione   corretta   ed   equilibrata
dell'andamento  dell'impresa,  dei  suoi  risultati   e   della   sua
situazione, nonche' degli impatti prodotti  dalla  sua  attivita'  in
relazione agli ambiti di cui al comma 1. 
  6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3  e
4 in conformita' agli  standard  di  rendicontazione  adottati  dalla
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  29-ter  dalla  direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013. 
  7. La societa', anche nel rispetto della normativa e degli  accordi
applicabili  in  materia,  prevede  modalita'  di  informazione   dei
rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato  e  discute  con
loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere  e  verificare
le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori
comunicano il parere, ove adottato, all'organo  amministrativo  e  di
controllo. 
  8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4,  5  e  6  e  fatto  salvo  quanto
previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti
piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo  1,  punto
145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese  di  assicurazione
captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009,  e  le
imprese di riassicurazione captive definite  all'articolo  13,  punto
5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione  di
sostenibilita' alle informazioni seguenti: 
    a) una breve descrizione del modello e della strategia  aziendali
dell'impresa; 
    b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle
questioni di sostenibilita'; 
    c)  i  principali  impatti  negativi,  effettivi  o   potenziali,
dell'impresa in relazione  alle  questioni  di  sostenibilita'  e  le
eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o
attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali  o  per  porvi
rimedio; 
    d) i principali rischi per l'impresa connessi alle  questioni  di
sostenibilita' e le modalita' di gestione  di  tali  rischi  adottate
dall'impresa; 
    e) gli indicatori fondamentali  necessari  per  la  comunicazione
delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d). 
  9. Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga  ivi
prevista forniscono le informazioni in conformita' agli  standard  di
rendicontazione di sostenibilita' adottati dalla Commissione  europea
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater  dalla  direttiva
2013/34/UE. 
  10. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1°  gennaio  2028,  in
deroga al comma  1,  le  piccole  e  medie  imprese  quotate  possono
omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla
gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma. 
  11. Le societa' di cui al  comma  1  redigono  la  relazione  sulla
gestione  nel  formato  elettronico  di   comunicazione   specificato
all'articolo  3  del  regolamento  delegato   (UE)   2019/815   della
Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro  rendicontazione
di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18  giugno  2020,  conformemente  a  detto  formato  elettronico   di
comunicazione. 
  12. Per le societa' che forniscono le informazioni  in  conformita'
al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di  cui  al
primo  e  secondo  comma  dell'articolo  2428  del   codice   civile,
all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle  informazioni
di carattere non finanziario. 
                               Art. 4 
 
            Rendicontazione consolidata di sostenibilita' 
 
  1. Le imprese di cui all'articolo 2, che siano societa' madri di un
gruppo di grandi dimensioni, includono in un'apposita  sezione  della
relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione
dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilita', nonche' le
informazioni  necessarie  alla  comprensione  del  modo  in  cui   le
questioni di sostenibilita' influiscono  sull'andamento  del  gruppo,
sui suoi risultati e sulla sua situazione. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 includono: 
    a) una breve descrizione del modello e della strategia  aziendali
del gruppo, che indichi: 
      1) la resilienza del modello e della  strategia  aziendali  del
gruppo  in  relazione  ai   rischi   connessi   alle   questioni   di
sostenibilita'; 
      2) le opportunita' per il gruppo  connesse  alle  questioni  di
sostenibilita'; 
      3) i piani del gruppo, incluse le  azioni  di  attuazione  e  i
relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che  il
modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione
verso un'economia sostenibile e con la limitazione del  riscaldamento
globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di  Parigi  e  l'obiettivo  di
conseguire la neutralita' climatica entro il 2050 come stabilito  dal
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 30 giugno 2021, e, se  del  caso,  l'esposizione  del  gruppo  ad
attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas; 
      4) il modo in cui il  modello  e  la  strategia  aziendali  del
gruppo tengono conto delle istanze dei suoi portatori di interessi  e
del suo impatto sulle questioni di sostenibilita'; 
      5) le modalita' di attuazione della strategia  del  gruppo  per
quanto riguarda le questioni di sostenibilita'; 
    b)  una  descrizione  degli  obiettivi  temporalmente,   definiti
connessi alle  questioni  di  sostenibilita',  definiti  dal  gruppo,
inclusi, se del  caso,  obiettivi  quantitativi  di  riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e  il  2050,  una
descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento  di
tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli  obiettivi  del
gruppo  relativi  ai  fattori  ambientali  sono   basati   su   prove
scientifiche conclusive; 
    c) una descrizione del ruolo degli organi  di  amministrazione  e
controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e  delle
loro competenze e capacita' in relazione  allo  svolgimento  di  tale
ruolo o dell'accesso  di  tali  organi  alle  suddette  competenze  e
capacita'; 
    d) una descrizione delle politiche del gruppo in  relazione  alle
questioni di sostenibilita'; 
    e) informazioni sull'esistenza di sistemi di  incentivi  connessi
alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli
organi di amministrazione e controllo; 
    f) una descrizione: 
      1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo  in
relazione alle questioni di sostenibilita'  e,  ove  applicabile,  in
linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese
di condurre una procedura di dovuta diligenza; 
      2) dei principali impatti  negativi,  effettivi  o  potenziali,
legati alle attivita' del  gruppo  e  alla  sua  catena  del  valore,
compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e  la
sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per  identificare  e
monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa
madre  e'  tenuta  a  identificare  in  virtu'  di   altri   obblighi
dell'Unione europea che impongono di attuare una procedura di  dovuta
diligenza; 
      3) di eventuali azioni intraprese dal gruppo  per  prevenire  o
attenuare impatti negativi,  effettivi  o  potenziali,  o  per  porvi
rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni; 
    g) una descrizione dei principali rischi per il  gruppo  connessi
alle questioni di sostenibilita', comprese le  principali  dipendenze
del gruppo da tali questioni, e le  modalita'  di  gestione  di  tali
rischi adottate dal gruppo; 
    h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle  informazioni
di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g). 
  3. Le societa' madri indicano le procedure attuate per  individuare
le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione
consolidata conformemente al comma 1. Le  informazioni  di  cui  alle
lettere a), b), c), d)  e)  f),  g)  e  h),  del  comma  2  includono
informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a
seconda dei casi. 
  4. Ove applicabile, tra le informazioni previste ai commi 1, 2 e  3
sono incluse le informazioni sulle attivita' del gruppo e  sulla  sua
catena del  valore,  comprese  le  informazioni  concernenti  i  suoi
prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la  sua  catena  di
fornitura. Inoltre, se del  caso,  contengono  anche  riferimenti  ad
altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata
e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonche'  ulteriori
precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi  finanziari  oggetto
di  rendicontazione,  qualora  non   siano   disponibili   tutte   le
informazioni  relative  alla  sua  catena  del  valore,  la  societa'
obbligata ai sensi del presente decreto include nella rendicontazione
di sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per  ottenere
tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per  cui  non
e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi
piani per ottenerle in futuro. 
  5. Fermi restando gli obblighi derivanti  dall'ammissione  o  dalla
richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione  in  un
mercato  regolamentato,  ovvero  in  un  sistema   multilaterale   di
negoziazione,   previa   deliberazione   motivata   dell'organo    di
amministrazione,  sentito  l'organo  di  controllo,  possono   essere
omesse, in casi eccezionali,  le  informazioni  concernenti  sviluppi
imminenti e operazioni in corso  di  negoziazione,  qualora  la  loro
divulgazione possa compromettere gravemente la posizione  commerciale
dell'impresa. Qualora si avvalga  di  questa  facolta',  la  societa'
madre ne fa menzione  nella  rendicontazione  di  sostenibilita'  con
esplicito  rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma.
L'omissione  non  e',  comunque,   consentita   quando   cio'   possa
pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata  dell'andamento
dell'impresa, dei suoi risultati  e  della  sua  situazione,  nonche'
degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione  agli  ambiti
di cui al comma 1. 
  6. Le societa' madri forniscono le informazioni di cui ai commi  1,
2, 3, 4 e 5 in conformita' agli standard di rendicontazione  adottati
dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  29-ter   dalla
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
giugno 2013. 
  7. Se la societa' madre identifica differenze significative  tra  i
rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli  impatti  di  una  o
piu' delle sue societa' figlie, la  medesima  societa'  fornisce  una
spiegazione adeguata, a seconda dei casi, dei rischi e degli  impatti
della societa' figlia o delle societa' figlie in questione. 
  8. La societa' madre  indica  quali  societa'  figlie  incluse  nel
consolidamento non forniscono le informazioni  di  sostenibilita'  ai
sensi dell'articolo 7. 
  9. La societa' madre, anche nel rispetto della  normativa  e  degli
accordi applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei
rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato  e  discute  con
loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere  e  verificare
le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori
comunicano il parere, ove adottato, all'organo  amministrativo  e  di
controllo. 
  10. Le societa' di cui al  comma  1  redigono  la  relazione  sulla
gestione  consolidata  nel  formato  elettronico   di   comunicazione
specificato all'articolo 3 del  regolamento  delegato  (UE)  2019/815
della  Commissione,  del  17  dicembre  2018,  e  marcano   la   loro
rendicontazione di sostenibilita', comprese le  informazioni  di  cui
all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno  2020,  conformemente  a  detto  formato
elettronico di comunicazione. 
  11. Per le societa' che forniscono le informazioni  in  conformita'
al presente articolo, gli obblighi di cui  agli  articoli  40,  comma
1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,  41,  comma  2,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e 100,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  si  considerano
assolti limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non
finanziario. 
  12. La societa' madre che fornisce le informazioni richieste di cui
al presente articolo non e' tenuta a fornire le informazioni  di  cui
all'articolo  3  nella  relazione   sulla   gestione   del   bilancio
d'esercizio annuale. 
                               Art. 5 
 
      Relazione di sostenibilita' delle imprese di paesi terzi 
 
  1. Il presente articolo si applica  alle  societa'  figlie  e  alle
succursali di societa' madri extra-europee che hanno  generato  negli
ultimi due esercizi consecutivi,  e  per  ciascuno  degli  stessi,  a
livello di gruppo o, se non applicabile, a livello  individuale,  nel
territorio  dell'Unione,  ricavi  netti   delle   vendite   e   delle
prestazioni superiori a 150 milioni di euro. 
  2. Le societa' figlie di cui al  comma  1,  che  siano  imprese  di
grandi dimensioni o piccole e medie  imprese  quotate,  pubblicano  e
rendono accessibile la relazione sulla sostenibilita' della  societa'
madre extra-europea nei termini  di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
redatta a livello  di  gruppo  dalla  societa'  madre  extra-europea,
includendo le informazioni di cui all'articolo 4,  comma  2,  lettere
a), numeri 3, 4 e 5, b), c), d), e) e f) e, se del caso, h). 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il comma 2 si applica
alla succursale di una societa' madre extra-europea nel caso  in  cui
essa  non  abbia  una  societa'  figlia  con  sede   nel   territorio
dell'Unione europea e tale succursale  abbia  generato  ricavi  netti
delle vendite e delle prestazioni superiori  a  40  milioni  di  euro
nell'esercizio precedente. 
  4. La relazione  sulla  sostenibilita'  pubblicata  dalla  societa'
figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla societa' madre in
conformita' agli standard di  rendicontazione  contenuti  negli  atti
delegati emanati dalla Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo
40-ter della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013. 
  5. In deroga a quanto previsto  al  comma  4,  la  relazione  sulla
sostenibilita' pubblicata dalla societa' figlia  o  dalla  succursale
puo' essere redatta dalla societa' madre in conformita' agli standard
di  rendicontazione  contenuti  negli  atti  delegati  emanati  dalla
Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo  29-ter
della direttiva 2013/34/UE o con modalita' equivalenti ai principi di
rendicontazione di sostenibilita' determinati conformemente a un atto
di esecuzione della  Commissione  sull'equivalenza  dei  principi  di
rendicontazione di sostenibilita' adottato a norma dell'articolo  23,
paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004. 
  6. Se la societa' madre  extra-europea  non  rende  disponibile  la
relazione sulla sostenibilita', la societa' figlia  o  la  succursale
chiedono che  la  societa'  madre  extra-europea  fornisca  tutte  le
informazioni  necessarie  per  consentire  loro  di  adempiere   agli
obblighi previsti dal presente articolo. Qualora  non  siano  fornite
tutte le informazioni di  cui  comma  2,  la  societa'  figlia  o  la
succursale redige, pubblica e rende accessibile, nei termini  di  cui
all'articolo 6, la relazione di sostenibilita'  contenente  tutte  le
informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite,  e  rilascia  una
dichiarazione attestante che la societa' madre extra-europea  non  ha
messo a disposizione le informazioni necessarie. 
  7.   Congiuntamente   alla   pubblicazione   della   relazione   di
sostenibilita' di cui al presente articolo, la societa' figlia  o  la
succursale pubblica l'attestazione sulla  conformita'  rilasciata  ai
sensi dell'articolo 8, comma 5. In mancanza di tale attestazione,  la
societa'  figlia  o  la  succursale  rilasciano   una   dichiarazione
attestante che  la  societa'  madre  extra-europea  non  ha  messo  a
disposizione la necessaria attestazione sulla conformita'. 
  8.  Le  societa'  figlie  e  le  succursali   di   societa'   madri
extra-europee assicurano, al  meglio  delle  proprie  possibilita'  e
conoscenze, che la relazione sulla sostenibilita' prevista dal  comma
6 sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente  ai  commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
  9. Rimangono fermi, per le societa' figlie con sede sul  territorio
nazionale, gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli  3  e
4, come del caso, e i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7. 
                               Art. 6 
 
                             Pubblicita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 154-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i soggetti ivi previsti,  la
rendicontazione individuale e consolidata di  sostenibilita'  inclusa
nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto  nonche'
la relazione di attestazione della conformita'  di  cui  all'articolo
14-bis  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,   sono
pubblicate con le modalita' e i termini previsti dagli articoli  2429
e 2435 del codice civile e sul sito internet della societa'.  Se  non
dispone di un sito internet, la societa' rende disponibile una  copia
cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta. 
  2.  La  relazione  sulla  sostenibilita'  di  cui  all'articolo  5,
corredata dell'eventuale dichiarazione di cui al comma 6 del medesimo
articolo 5 e dell'attestazione di conformita' di cui al comma  7  del
medesimo articolo 5, e' pubblicata con le medesime  modalita'  e  nei
medesimi termini di pubblicazione del bilancio della societa'  figlia
ai  sensi  dell'articolo  2435  del  codice  civile.  Nel   caso   di
pubblicazione da parte della succursale, i  medesimi  documenti  sono
pubblicati  con  le  stesse  modalita'  degli  atti   sociali   della
succursale  ai  sensi  dell'articolo  2508  del  codice  civile,   e,
comunque, entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio di  esercizio
cui si riferisce la  relazione  sulla  sostenibilita'.  Nei  medesimi
termini la documentazione e' pubblicata anche sul sito internet della
societa' figlia o della succursale. 
                               Art. 7 
 
                    Esonero e casi di equivalenza 
 
  1. Le imprese di grandi dimensioni,  nonche'  le  piccole  e  medie
imprese quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di
cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora  le  informazioni
ivi richieste siano incluse: 
    a) dalla societa'  madre  nella  rendicontazione  consolidata  di
sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4; 
    b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla
gestione redatta in conformita'  agli  articoli  29  e  29-bis  della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
giugno 2013; 
    c) dalla societa'  madre  extra-europea  in  una  rendicontazione
consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard  di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto
previsto  dall'articolo  29-ter  dalla  direttiva  2013/34/UE  o  con
modalita'   equivalenti   ai   principi   di    rendicontazione    di
sostenibilita' determinati conformemente  a  un  atto  di  esecuzione
della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di
sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4,  terzo
comma, della direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' resa nel formato elettronico
di comunicazione specificato  all'articolo  3  del  regolamento  (UE)
2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018 e marcata,  comprese
le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento  (UE)  2020/852
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  giugno   2020,
conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel
medesimo regolamento delegato. 
  2. Le societa' madri di un gruppo di  grandi  dimensioni  non  sono
soggette agli obblighi di rendicontazione previsti  dall'articolo  4,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi  richieste  siano
incluse: 
    a) dalla societa'  madre  nella  rendicontazione  consolidata  di
sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4; 
    b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla
gestione redatta in conformita'  agli  articoli  29  e  29-bis  della
direttiva 2013/34/UE; 
    c) dalla societa'  madre  extra-europea  in  una  rendicontazione
consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard  di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto
previsto  dall'articolo  29-ter  dalla  direttiva  2013/34/UE  o  con
modalita'   equivalenti   ai   principi   di    rendicontazione    di
sostenibilita' determinati conformemente  a  un  atto  di  esecuzione
della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di
sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4,  terzo
comma,  della  direttiva  2004/109/CE,  nonche'  resa   nel   formato
elettronico  di  comunicazione   specificato   all'articolo   3   del
regolamento (UE) 2019/815 e marcata, comprese le informazioni di  cui
all'articolo  8  del  regolamento  (UE)  2020/852,  conformemente  al
formato  elettronico  di  comunicazione  specificato   nel   medesimo
regolamento delegato. 
  3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2  sono  soggette  al  rispetto
delle seguenti condizioni: 
    a) la relazione sulla gestione della societa'  esentata  contiene
tutte le informazioni seguenti: 
      1) il nome e la sede legale della societa' madre  che  fornisce
le informazioni ai sensi dei commi 1 e 2; 
      2) il link al sito web  sul  quale  sono  rese  disponibili  la
relazione sulla gestione consolidata della  societa'  madre  o  della
societa' madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata
sulla   sostenibilita'   della   societa'   madre   extra-europea   e
l'attestazione contenente le conclusioni  sulla  conformita'  di  cui
all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,  lettera  a-bis),  della
direttiva 2013/34/UE, e all'articolo 8 del presente decreto  o  dalle
disposizioni  nazionali  di  attuazione  degli  altri  Stati   membri
dell'Unione europea o l'attestazione contenente le conclusioni  sulla
conformita' di cui alla lettera b); 
      3) che la societa' e' esentata ai sensi del presente articolo; 
    b) nei casi previsti dai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), la
rendicontazione consolidata di sostenibilita'  della  societa'  madre
extra-europea e l'attestazione contenente  le  conclusioni  circa  la
conformita', rilasciata da una o piu' persone o da una o piu' imprese
autorizzate a rilasciare un'attestazione  contenente  le  conclusioni
sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' a norma del
diritto a cui e'  soggetta  la  societa'  madre  extra-europea,  sono
pubblicate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 6; 
    c) nei casi previsti ai commi 1, lettera c), e 2, lettera c),  le
informazioni di cui all'articolo 8  del  regolamento  (UE)  2020/852,
relative  alle  attivita'  svolte  dalla  societa'  figlia   esentata
stabilita nell'Unione europea e dalle sue societa'  figlie,  ove  non
ricomprese nella rendicontazione di  sostenibilita'  elaborata  dalla
societa' madre extra-europea,  sono  incluse  nella  relazione  sulla
gestione della societa' esentata. 
  4. In caso di esonero  dalla  redazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita' ai sensi del presente articolo, la  societa'  esentata
procede alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, di copia  della
rendicontazione consolidata di sostenibilita', ovvero della relazione
sulla  gestione  consolidata   della   societa'   madre   europea   o
extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua  comunemente
utilizzata negli ambienti della  finanza  internazionale  o  che  sia
fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale.
Se la traduzione  non  e'  certificata,  la  societa'  inserisce  una
dichiarazione in tal senso. 
  5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si  applicano  alle
societa' di grandi dimensioni i cui valori  mobiliari  siano  ammessi
alla negoziazione su mercati  regolamentati  italiani  o  dell'Unione
europea. 
  6. Ai fini del presente articolo, le imprese  di  assicurazione  di
cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), che fanno parte di un gruppo
che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del
decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  sono  trattate  come
imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo. 
  7. Ai fini del presente articolo e qualora si  applichi  l'articolo
10 del regolamento (UE) n. 575/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, gli enti creditizi di cui all'articolo
2, comma 6, lettera b), del  presente  decreto,  che  sono  affiliati
permanentemente a un organismo centrale preposto  al  loro  controllo
alle condizioni stabilite dall'articolo 10 del  regolamento  (UE)  n.
575/2013,  sono  trattati  come  imprese  figlie  di  tale  organismo
centrale. 
                               Art. 8 
 
                   Attestazione sulla conformita' 
               della rendicontazione di sostenibilita' 
 
  1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilita' abilitato ai
sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  appositamente
incaricato, esprime con la relazione di cui all'articolo  14-bis  del
citato decreto legislativo n. 39 del  2010,  le  proprie  conclusioni
circa la conformita' della suddetta rendicontazione  alle  norme  del
presente decreto che ne  disciplinano  i  criteri  di  redazione,  la
conformita'  all'obbligo  di  marcatura  della   rendicontazione   di
sostenibilita' di cui agli articoli  3,  comma  10,  e  4,  comma  9,
nonche'  circa  la  conformita'  all'osservanza  degli  obblighi   di
informativa previsti dall'articolo 8 del  regolamento  (UE)  2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  2. Il revisore della rendicontazione di sostenibilita',  incaricato
ai  sensi  del  comma  1,  puo'  essere  lo  stesso  revisore  legale
incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso  revisore
legale. 
  3. Una societa' di revisione legale abilitata ai sensi del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, puo' acquisire l'incarico di  cui
al comma 1 a condizione che la relazione di cui  all'articolo  14-bis
del predetto decreto sia firmata da un revisore della rendicontazione
di sostenibilita'. La societa' di revisione  legale  puo'  essere  la
stessa societa' di revisione legale incaricata della revisione legale
del bilancio o una diversa societa' di revisione legale. 
  4. Le conclusioni della relazione di cui  all'articolo  14-bis  del
decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39,  sono  basate  su  un
incarico finalizzato ad acquisire un livello di  sicurezza  limitato.
Successivamente  all'adozione  da  parte  della  Commissione  europea
dell'atto delegato di cui all'articolo 26-bis, paragrafo 3, comma  2,
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 17 maggio 2006, l'incarico e' finalizzato ad acquisire un livello
di sicurezza ragionevole. 
  5. Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilita' da
parte della societa' figlia o della succursale ai sensi dell'articolo
5, comma 7,  l'incarico  finalizzato  al  rilascio  dell'attestazione
della conformita' e' conferito a  un  revisore  della  sostenibilita'
abilitato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  o
a un  soggetto  autorizzato  a  norma  del  diritto  nazionale  della
societa' madre extra-europea. 
                               Art. 9 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       27 gennaio 2010, n. 39 
 
  1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
        «a-bis) "attestazione della conformita' della rendicontazione
di  sostenibilita'":  l'incarico  finalizzato  al  rilascio  di   una
relazione contenente  le  conclusioni  espresse  dal  revisore  della
sostenibilita' o dalla societa'  di  revisione  legale  conformemente
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  adottato  in   attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15  e  all'articolo
14-bis del presente decreto;»; 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) "ente di revisione di  un  Paese  terzo":  un  ente  che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua  la  revisione
del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge  un
incarico finalizzato al rilascio di  un'attestazione  di  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' di una societa'  avente  sede
in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto  nel  registro
di uno Stato membro in seguito all'abilitazione  all'esercizio  della
revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);»; 
      3) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti: 
        «h-bis) "relazione di attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del  revisore  della
sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione   legale   di   cui
all'articolo 14-bis; 
        h-ter)    "rendicontazione     di     sostenibilita'":     la
rendicontazione di  sostenibilita'  quale  definita  all'articolo  1,
comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;»; 
      4) dopo la lettera i-bis), sono inserite le seguenti: 
        «i-ter)    "responsabile/responsabili    dell'incarico     di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'": 
          1) il revisore della  sostenibilita'  o  i  revisori  della
sostenibilita' a cui e' stato conferito  l'incarico  di  attestazione
della conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  e  che
firmano la relazione di attestazione; 
          2) nel caso in cui l'incarico  di  attestazione  sia  stato
conferito a una societa'  di  revisione  legale,  il  revisore  della
sostenibilita' o i  revisori  della  sostenibilita'  designati  dalla
societa'  di  revisione  legale  come  responsabili   dell'esecuzione
dell'incarico di attestazione per conto della societa'  di  revisione
legale e che firmano la relazione di attestazione  della  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'; 
        i-quater):   "responsabile/   responsabili    chiave    della
sostenibilita'": 
          1)  il  responsabile  o  i  responsabili  dell'incarico  di
attestazione della rendicontazione di  sostenibilita'  come  definiti
alla lettera i-ter); 
          2)  nel  caso  di  un  incarico   di   attestazione   della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un  gruppo,  i
revisori della sostenibilita' designati da una societa' di  revisione
legale come i responsabili  dell'attestazione  della  rendicontazione
consolidata nonche' i revisori della sostenibilita'  designati  dalle
societa'  controllate  significative  in  qualita'  di   responsabili
dell'attestazione  della   conformita'   della   rendicontazione   di
sostenibilita';»; 
      5) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: 
        «n-bis) "revisore della sostenibilita'": il  revisore  legale
di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico
di  attestazione   della   rendicontazione   di   sostenibilita'   in
conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero
il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico  di
attestazione della rendicontazione  di  sostenibilita'  in  un  altro
Stato membro dell'Unione europea in conformita' alle disposizioni  di
attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,   come   modificata   dalle
direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;»; 
      6) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
        «o) "revisore di un Paese  terzo":  una  persona  fisica  che
effettua la revisione del bilancio d'esercizio o  consolidato  o,  se
del caso, un incarico  finalizzato  al  rilascio  di  un'attestazione
circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  di  una
societa' avente sede in un Paese  terzo  e  che  e'  diversa  da  una
persona  iscritta  nel  registro  di  uno  Stato  membro  in  seguito
all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»; 
      7) dopo la lettera p), e' inserita la seguente: 
        «p-bis)  "revisore  della  sostenibilita'  del  gruppo":   il
revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di  revisione  legale
incaricati dell'attestazione della conformita' della  rendicontazione
consolidata di sostenibilita';»; 
      8) dopo la lettera r), sono inserite le seguenti: 
        «r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi
internazionali di attestazione e altri  principi  correlati  definiti
dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite
l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB),  nella
misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in
materia di sostenibilita'; 
        r-ter) "principi di etica e indipendenza  internazionali":  i
principi   di   etica   e   indipendenza   internazionali    definiti
dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite
l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli
incarichi  finalizzati  alla  attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita' sono riservati ai soggetti iscritti
nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti
all'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione
di sostenibilita' devono essere  soddisfatte  le  condizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonche', se
revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.»; 
      2) al comma 3, alle lettere a) e b), dopo le parole:  «vertente
sulla conoscenza della normativa italiana rilevante» sono inserite le
seguenti: «in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente,
se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in  materia  di
attestazione della conformita' della revisione legale dei conti o  di
entrambe»; 
      3) al comma 4, la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato
membro che abbiano fatto  richiesta  di  iscrizione  al  Registro  e,
eventualmente, all'attivita' di abilitazione alla attestazione  delle
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', anche in momenti
diversi, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Consob.  Tali
imprese potranno esercitare la  revisione  legale  e  l'attivita'  di
attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita'  a  condizione  che  i  responsabili  dei   rispettivi
incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2  e  3,  lettera
a).»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  alla  lettera  a),  le  parole:  «e   per   l'esercizio
dell'attivita' di revisione legale» sono sostituite  dalle  seguenti:
«,  per  l'esercizio   dell'attivita'   di   revisione   legale   ed,
eventualmente,  per  lo  svolgimento  dell'incarico  finalizzato   al
rilascio di un'attestazione della conformita'  della  rendicontazione
di sostenibilita'»; 
        1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) ha durata almeno triennale, di  cui  almeno  otto  mesi
relativi   all'acquisizione   delle   conoscenze   teorico   pratiche
necessarie nel caso in cui il tirocinante  intenda  conseguire  anche
l'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo.  Tale
periodo di tirocinio di almeno  otto  mesi  puo'  essere  svolto  dal
revisore legale o dal soggetto che ha gia'  completato  il  tirocinio
per   l'esercizio   dell'attivita'   di   revisione   legale,   anche
disgiuntamente al periodo di tirocinio  necessario  al  conseguimento
dell'abilitazione  alla  revisione  legale  che  ha   durata   almeno
triennale;»; 
        1.3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
          «d-bis) comporta, ai fini  dell'abilitazione  del  revisore
allo  svolgimento   di   incarichi   finalizzati   al   rilascio   di
un'attestazione   sulla   conformita'   della   rendicontazione    di
sostenibilita', l'obbligo di collaborare nel periodo di  almeno  otto
mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della  conformita'
della rendicontazione annuale e consolidata di  sostenibilita'  o  ad
altri servizi relativi alla sostenibilita';»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «di revisione legale»; 
        2.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
          «b-bis) la data di inizio del tirocinio per  l'abilitazione
al rilascio dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita';»; 
        2.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) il soggetto o i soggetti presso il quale  il  tirocinio
e' svolto, con specifica  identificazione  della  finalizzazione  del
tirocinio di cui alle lettere b) o b-bis);»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Entro sessanta giorni dal  termine  di  ciascun  anno  di
tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita'  svolta
ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e  i  compiti
relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione  e
svolgimento ha partecipato, con indicazione del  relativo  oggetto  e
delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione  ha
assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla  dichiarazione
del revisore legale o della societa' di revisione legale  presso  cui
e' stato  svolto  il  tirocinio  che  attesta  la  veridicita'  delle
indicazioni ivi contenute, e' trasmessa al soggetto incaricato  della
tenuta  del  registro  del  tirocinio.  La  relazione  attestante  lo
svolgimento delle attivita' di tirocinio di cui al comma  1,  lettera
d-bis) deve essere redatta entro  sessanta  giorni  dal  termine  del
periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale  di
cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci  si  applicano
le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del  tirocinante  e  del
revisore legale o della societa' di revisione legale  presso  cui  e'
stato svolto il tirocinio.»; 
      4) al comma 7, dopo le parole: «ai fini dell'abilitazione» sono
aggiunte  le  seguenti:  «all'esercizio  della  revisione  legale   o
all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «all'esercizio  della  revisione
legale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  per  l'abilitazione  allo
svolgimento di incarichi di  attestazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita'»; 
      2) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 
        «3-ter). Ai fini dell'abilitazione del  revisore  legale  dei
conti anche all'attivita' di  attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita', l'esame di cui al comma 2  ha  per
oggetto le seguenti, ulteriori, materie: 
          a) obblighi legali  e  principi  concernenti  la  redazione
della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilita'; 
          b) analisi della sostenibilita'; 
          c)  procedure  di  dovuta  diligenza  in   relazione   alle
questioni di sostenibilita'; 
          d)  obblighi  legali  e  principi  di  attestazione   della
conformita'  per  la  rendicontazione  di   sostenibilita'   di   cui
all'articolo 11.»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) alla lettera a) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «alla revisione legale  dei  conti  e  all'abilitazione  allo
svolgimento di incarichi di  attestazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita'»; 
        3.2) alla lettera c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «alla revisione legale  dei  conti  e  all'abilitazione  allo
svolgimento di incarichi di  attestazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita'»; 
    e) all'articolo 5: 
      1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
programma di aggiornamento riguarda anche le materie  caratterizzanti
l'attestazione    di    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita'.»; 
      2) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I
revisori abilitati al  rilascio  all'attestazione  della  conformita'
della  rendicontazione  di  sostenibilita'  devono  acquisire  almeno
venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui  almeno  dieci
caratterizzanti  la  revisione  legale  dei  conti  e  almeno   dieci
caratterizzanti la sostenibilita'.»; 
      3) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
        «10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori legali
e  dai   revisori   della   sostenibilita',   prevista   dagli   Albi
professionali  di  appartenenza,  e   da   coloro   che   collaborano
all'attivita'  di  revisione   legale   o   di   attestazione   della
sostenibilita'   o    sono    responsabili    della    revisione    o
dell'attestazione della sostenibilita'  all'interno  di  societa'  di
revisione che erogano formazione, viene riconosciuta  equivalente  se
dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  al
programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.»; 
    f) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, sentita la Consob,  definisce,  con
decreto, il contenuto e le modalita' di presentazione  della  domanda
di abilitazione dei revisori  e  delle  societa'  di  revisione  allo
svolgimento dell'attivita' di attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita'
e  i  termini  di  trasmissione  delle  informazioni   e   dei   loro
aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»; 
    g) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera f), dopo le parole: «tenuta  degli  albi  o
registri» sono aggiunte le seguenti: «e l'informazione se il revisore
legale sia abilitato per la  revisione  o  per  l'attestazione  della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»; 
        1.2) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: 
          «i-bis) l'eventuale  abilitazione  allo  svolgimento  degli
incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione  di
sostenibilita'.»; 
      2) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i  revisori
legali impiegati presso  la  societa'  o  della  quale  sono  soci  o
amministratori, con indicazione se siano  abilitati  a  svolgere  gli
incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione  di
sostenibilita',  nonche'  gli  eventuali  provvedimenti  in   essere,
assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere  e)  e  g),  26,
comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d);»; 
      3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi e' indicato il numero
di iscrizione presso l'autorita' competente del Paese terzo, il  nome
di tale autorita'  nonche'  se  l'iscrizione  riguardi  la  revisione
legale   dei   conti,   l'attestazione   della   conformita'    della
rendicontazione di sostenibilita' o entrambe le attivita'.»; 
    h) all'articolo 9, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita'  di
attestazione  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  svolta  dai
revisori della sostenibilita' e dalle societa'  di  revisione  a  tal
fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.»; 
    i) all'articolo 9-bis: 
      1) al comma 7, le parole: «soltanto in presenza di  accordi  di
cooperazione di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle  seguenti:
«a norma dell'articolo 33, comma 2-bis»; 
      2) al comma 8, le parole: «del capo IV della direttiva 95/46/CE
e delle norme nazionali  applicabili  alla  protezione  dei  dati  di
carattere personale» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016»; 
      3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. Il presente articolo si applica  anche  all'attivita'
di  attestazione   di   conformita'   svolta   dai   revisori   della
sostenibilita' e dalle societa' di revisione a tal  fine  incaricati,
ad eccezione dei commi 2, 7 e 8. 
        8-ter.   Il   revisore   della   sostenibilita'    incaricato
dell'attestazione di conformita'  sulla  rendicontazione  predisposta
dalle societa' di cui agli articoli 3 e  4  del  decreto  legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 e il revisore legale  incaricato  della  revisione  legale  del
bilancio delle societa', ove diversi, si scambiano ogni  informazione
necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga
a quanto previsto dal  comma  1.  Restano  ferme  le  responsabilita'
derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi,  escludendo  la
possibilita' di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto  dal
soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione  si  applica
anche con  riferimento  agli  incarichi  di  revisione  legale  e  di
attestazione a livello consolidato. 
        8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in
quanto compatibile, al revisore della sostenibilita' o alla  societa'
di  revisione  che  svolgono  l'attivita'   di   attestazione   sulla
conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  enti  di
interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai  sensi
dell'articolo 22, comma 1-bis.»; 
    l) all'articolo 10, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: 
      «13-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di  sostenibilita',  ad  eccezione
del comma 12. 
      13-ter. I  revisori  della  sostenibilita'  e  le  societa'  di
revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano  i
principi  di  deontologia,  riservatezza  e  segreto   professionale,
nonche' di indipendenza e obiettivita', tenendo conto dei principi di
etica e indipendenza  internazionali,  elaborati  da  associazioni  e
ordini professionali  congiuntamente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia  e
delle  finanze  sentita  la  Consob,  sulla   base   della   medesima
convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12.»; 
    m) all'articolo 10-bis, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  Il  comma  1  si  applica   anche   all'attivita'   di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»; 
    n) all'articolo10-ter, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
      «11-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»; 
    o) all'articolo 10-quater: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ove la revisione legale sia effettuata da una societa' di
revisione legale, la stessa dovra' designare almeno  un  responsabile
dell'incarico.  Al  responsabile  dell'incarico   vengono   assegnate
risorse sufficienti e personale dotato delle competenze  e  capacita'
necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attivita'.»; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Ove l'attivita'  di  attestazione  sulla  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e' effettuata da una societa'
di revisione legale, la stessa designa almeno un  responsabile  della
sostenibilita', che puo' essere anche il  responsabile  dell'incarico
di revisione. Al responsabile  della  sostenibilita'  sono  assegnate
risorse sufficienti e  personale  dotato  delle  competenze  e  delle
capacita'  necessarie  per  espletare  in  modo  opportuno  le   loro
funzioni. 
        1-ter. La qualita' della revisione legale e dell'attestazione
di  conformita',  l'indipendenza  e  la  competenza  costituiscono  i
principali criteri ai quali e' improntata la scelta dei  responsabili
dell'incarico di revisione legale e, se del  caso,  dei  responsabili
della sostenibilita', da parte della societa' di revisione legale  ai
fini della relativa designazione.»; 
      3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche  all'attivita'
di attestazione della rendicontazione di  sostenibilita'  svolta  dal
responsabile della sostenibilita'.»; 
      4) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Il revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di
revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di  attestazione
sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita', contenente
i pertinenti dati di cui al comma 6.»; 
      5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresi'  contenere
tutti i dati  e  i  documenti  di  cui  all'articolo  10-bis  e,  ove
applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma 8-quater, i  dati  e  i
documenti rilevanti a sostegno della relazione  di  cui  all'articolo
14-bis, nonche' i dati e i  documenti  necessari  per  monitorare  il
rispetto delle disposizioni del presente decreto  e  delle  ulteriori
disposizioni applicabili. Il  fascicolo  di  attestazione  e'  chiuso
entro sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  viene  sottoscritta  la
predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al  presente
comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione  alla
quale si riferiscono.»; 
      6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la
societa' di revisione legale conserva la documentazione di  eventuali
reclami scritti relativi  all'esecuzione  delle  revisioni  legali  o
delle attestazioni di sostenibilita', effettuate per dieci anni dalla
data della relazione di revisione o di  attestazione  alla  quale  si
riferiscono.»; 
    p) dopo l'articolo 10-quinquies, e' inserito il seguente: 
      «Art.   10-sexies   (Attestazione   della   conformita'   della
rendicontazione consolidata di sostenibilita'). -  1. Nel caso di  un
incarico di  attestazione  della  conformita'  della  rendicontazione
consolidata  di  sostenibilita'  di  un  gruppo,  il  revisore  della
sostenibilita' del gruppo assume  la  piena  responsabilita'  per  la
relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis. 
      2. Ai fini dell'attestazione di cui al  comma  1,  il  revisore
della sostenibilita' del gruppo valuta il lavoro svolto da  eventuali
altri revisori della sostenibilita', societa'  di  revisione  legale,
revisori di un Paese terzo, enti  di  revisione  di  un  Paese  terzo
nonche' il lavoro svolto dai prestatori indipendenti  di  servizi  di
attestazione di  cui  all'articolo  2,  punto  23),  della  direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio
2006, accreditati ai sensi della normativa di  recepimento  di  altri
Stati membri dell'Unione europea,  e  mantiene  documentazione  della
natura, tempistica ed estensione del lavoro da  essi  svolto  e,  ove
opportuno, del riesame effettuato dal revisore  della  sostenibilita'
del  gruppo  sulle   parti   pertinenti   della   documentazione   di
attestazione di detti  soggetti.  La  documentazione  conservata  dal
revisore  della  sostenibilita'  del  gruppo  e'  atta  a  consentire
all'autorita' competente di esaminare il lavoro da essi svolto. 
      3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma  2,
secondo periodo, il revisore della sostenibilita' del  gruppo  chiede
il consenso dei revisori della sostenibilita', societa' di  revisione
legale, revisori di un Paese terzo, enti di  revisione  di  un  Paese
terzo nonche' dei prestatori indipendenti di servizi di  attestazione
di  cui  all'articolo  2,  punto  23),  della  direttiva   2006/43/CE
accreditati ai sensi della normativa di recepimento  di  altri  Stati
membri dell'Unione  europea,  al  trasferimento  o  all'accesso  alla
documentazione  pertinente  durante   lo   svolgimento   del   lavoro
finalizzato al rilascio  dell'attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione consolidata, come condizione  affinche'  il  revisore
della sostenibilita' del gruppo possa  basarsi  sul  lavoro  da  essi
svolto. 
      4. Se il revisore della sostenibilita' del gruppo non e'  nelle
condizioni di svolgere le  attivita'  di  cui  al  comma  2,  secondo
periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa  tempestivamente
l'autorita' competente. Tali  misure  includono,  ove  opportuno,  lo
svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della  conformita'
della societa' controllata interessata, che puo'  essere  svolto  sia
direttamente  sia  tramite  esternalizzazione,  la   richiesta   agli
amministratori della societa' controllata di  ulteriori  documenti  e
notizie utili all'attivita' di  attestazione  e  lo  svolgimento,  da
parte del revisore della sostenibilita' del gruppo, di  accertamenti,
controlli ed esame  di  atti  e  documentazione  presso  la  societa'
controllata interessata. 
      5. Il revisore della sostenibilita' del gruppo, se  e'  oggetto
di  un  controllo  della  qualita'  o  di   un'indagine   riguardante
l'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di
sostenibilita' di  un  gruppo  di  imprese,  rende  disponibile  alle
autorita' competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente
da  egli  stesso  conservata  sul  lavoro   di   attestazione   della
conformita' svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte  le
relative carte di lavoro. 
      6.  L'autorita'  competente  puo'   chiedere   alle   autorita'
competenti   interessate   degli    Stati    membri    documentazione
supplementare sul lavoro di attestazione svolto da  revisori  legali,
societa' di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi  di
attestazione di  cui  all'articolo  2,  punto  23),  della  direttiva
2006/43/CE accreditati ai sensi della  normativa  di  recepimento  di
altri Stati membri dell'Unione  europea,  ai  fini  dell'attestazione
della    conformita'    della    rendicontazione    consolidata    di
sostenibilita', ai sensi  dell'articolo  33.  Qualora  l'attestazione
della conformita' della  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  una
controllante o di  una  controllata  di  un  gruppo  di  imprese  sia
rilasciata da uno o piu' revisori o da uno o piu' enti  di  revisione
contabile di un Paese terzo,  l'autorita'  competente  puo'  chiedere
alle autorita' competenti interessate del Paese terzo  documentazione
supplementare  sul  lavoro  di  attestazione  svolto  tali   soggetti
conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36. 
      7.  In  deroga   al   comma   6,   secondo   periodo,   qualora
l'attestazione di una controllante o di una controllata di un  gruppo
sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione di un Paese
terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo
36,  il  revisore  della  sostenibilita'  del  gruppo  ha  anche   la
responsabilita' di garantire, se  richiesto,  che  la  documentazione
supplementare sul lavoro di attestazione svolto da  tali  revisori  o
enti di revisione contabile del Paese terzo,  comprese  le  carte  di
lavoro  pertinenti  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione,   sia
debitamente consegnata. Per  garantire  tale  consegna,  il  revisore
della  sostenibilita'  del  gruppo  conserva  una  copia   di   detta
documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli  enti
di revisione contabile del Paese terzo che potra'  avere  un  accesso
libero e illimitato, su  richiesta,  a  tale  documentazione,  ovvero
adotta ogni altra misura appropriata. Se non e' possibile  effettuare
la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo  al  revisore
della sostenibilita' del gruppo per motivi giuridici o altri  motivi,
la documentazione conservata dal revisore della sostenibilita' gruppo
include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere
accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso  di  ostacoli
diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo
interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»; 
    q) all'articolo 11: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Principi  di
revisione e di attestazione della conformita'»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'attivita' di attestazione della rendicontazione  di
sostenibilita' e' svolta in conformita' ai principi  di  attestazione
adottati dalla Commissione europea  ai  sensi  dell'articolo  26-bis,
paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma  1-bis
da parte della Commissione europea, l'attivita'  di  attestazione  e'
svolta in conformita' ai principi di attestazione elaborati,  tenendo
conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni  e
ordini professionali  congiuntamente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Consob,  sulla  base   delle   medesime
convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.»; 
    r) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «conferimenti  degli  incarichi»
sono inserite le seguenti: «di revisione legale dei conti»; 
      2) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: 
        «2-ter. L'assemblea delle societa' di cui agli articoli 3 e 4
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta  motivata  dell'organo  di
controllo, conferisce l'incarico di  attestazione  della  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e determina il  corrispettivo
spettante  al  revisore  della  sostenibilita'  o  alla  societa'  di
revisione legale per l'intera durata dell'incarico  e  gli  eventuali
criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo  durante  l'incarico.
L'incarico ha la durata di  tre  esercizi,  con  scadenza  alla  data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo  al
terzo esercizio dell'incarico. Per le societa' di cui agli articoli 3
e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione  dell'articolo  13
della legge 21 febbraio 2024, n.  15  che  siano  enti  di  interesse
pubblico o enti  sottoposti  a  regime  intermedio,  l'incarico  puo'
essere rinnovato per non piu' di due volte e puo'  essere  nuovamente
conferito allo stesso  soggetto  solo  dopo  il  decorso  di  quattro
esercizi. Si applica il comma 2-bis. 
        2-quater. Nel caso in  cui  l'incarico  dell'attestazione  di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sia conferito  al
revisore legale o alla societa' di revisione legale incaricati  della
revisione  legale  del  bilancio,  l'incarico  dell'attestazione   di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  puo'  avere  una
durata  inferiore  a  quella  indicata  al  comma   2-ter   ai   fini
dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione  della
sostenibilita' con l'incarico di revisione del bilancio.»; 
      3) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
        «3. L'assemblea revoca gli  incarichi,  sentito  l'organo  di
controllo,   quando   ricorra   una   giusta    causa,    provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico a un  altro  revisore  legale,
revisore della sostenibilita' o ad altra societa' di revisione legale
secondo le modalita' di  cui  al  comma  1  o  al  comma  2-ter.  Non
costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in
merito  ad   un   trattamento   contabile,   ad   un   principio   di
rendicontazione della sostenibilita', a una procedura di revisione  o
di attestazione. 
        4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o  la
societa' di revisione  legale  possono  dimettersi  dagli  incarichi,
salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalita' definiti
con regolamento dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in  essere
in tempi e  modi  tali  da  consentire  alla  societa'  sottoposta  a
revisione o sottoposta alla attestazione  di  provvedere  altrimenti,
salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del  revisore  legale,
del revisore della  sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione
legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e  le  modalita'  in
cui puo' risolversi consensualmente o per giusta causa  il  contratto
con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione  legale  e  di
attestazione. 
        5. Nei casi di cui al  comma  4,  la  societa'  sottoposta  a
revisione   legale    o    sottoposta    all'attestazione    provvede
tempestivamente a conferire nuovi incarichi. 
        6. In  caso  di  dimissioni  o  risoluzione  consensuale  del
contratto,  le  funzioni  di  revisione  legale  e  di   attestazione
continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore
della sostenibilita' o societa' di revisione legale fino a quando  la
deliberazione di conferimento del  nuovo  incarico  non  e'  divenuta
efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle  dimissioni
o della risoluzione del contratto. 
        7.  La  societa'  sottoposta   a   revisione   o   sottoposta
all'attestazione  e   il   revisore   legale,   il   revisore   della
sostenibilita'  o  la  societa'   di   revisione   legale   informano
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per  la
revisione  legale   e   l'attestazione   della   rendicontazione   di
sostenibilita' relativa agli enti di interesse pubblico e  agli  enti
sottoposti a regime intermedio, la Consob,  in  ordine  alla  revoca,
alle  dimissioni  o  alla  risoluzione  consensuale  del   contratto,
fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle  ragioni  che  le  hanno
determinate.»; 
      4) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        «9. In caso di  revisione  legale  o  di  attestazione  della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  di  un  ente  di
interesse pubblico di cui all'articolo  16,  gli  azionisti  di  tale
ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o
l'organo di controllo, o la Consob hanno  la  facolta'  di  adire  il
Tribunale civile per la revoca  del  revisore  legale,  del  revisore
della  sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione  legale  ove
ricorrano giustificati motivi.»; 
    s) all'articolo 14, comma 2: 
      1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) un  giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;»; 
      2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: 
        «e-bis) un giudizio sulla conformita' della  relazione  sulla
gestione alle norme  di  legge,  esclusa  la  sezione  relativa  alla
rendicontazione di  sostenibilita'  di  cui  al  decreto  legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15; 
        e-ter)  una  dichiarazione  rilasciata   sulla   base   delle
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo  contesto
acquisite  nel  corso  dell'attivita'  di  revisione  legale,   circa
l'eventuale identificazione di errori significativi  nella  relazione
sulla gestione;»; 
    t) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente: 
      «Art. 14-bis (Relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione  di  sostenibilita').  -   1.   Il   revisore   della
rendicontazione di sostenibilita' o la societa' di revisione  legale,
abilitati ai sensi del presente  decreto,  appositamente  incaricati,
esprimono  con  apposita  relazione  di   attestazione   le   proprie
conclusioni   circa   la   conformita'   della   rendicontazione   di
sostenibilita'  alle  norme  del  decreto  legislativo  adottato   in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,  che
ne disciplinano i criteri di redazione, la conformita' all'obbligo di
marcatura  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  cui   agli
articoli 3, comma 10, e 4, comma 9,  del  predetto  decreto,  nonche'
circa la conformita' all'osservanza  degli  obblighi  di  informativa
previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
      2. La relazione di  attestazione,  redatta  in  conformita'  ai
principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende: 
        a)   un   paragrafo   introduttivo    che    identifica    la
rendicontazione di sostenibilita' sottoposta ad attestazione, la data
e il periodo  cui  si  riferisce,  nonche'  il  quadro  normativo  di
riferimento; 
        b)  una  descrizione  della  portata   delle   attivita'   di
attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita' che indica almeno i principi di attestazione  in  base
ai quali tali attivita' sono state svolte; 
        c) le conclusioni di cui al comma 1. 
      3.   Qualora    l'attestazione    della    conformita'    della
rendicontazione di sostenibilita' sia stata svolta da  piu'  revisori
della sostenibilita' o da piu' societa'  di  revisione  legale,  essi
raggiungono un accordo sui risultati dell'attivita' di attestazione e
presentano una relazione e delle conclusioni congiunte.  In  caso  di
disaccordo,  ogni  revisore  della  sostenibilita'  o   societa'   di
revisione legale presenta le  proprie  conclusioni  in  un  paragrafo
distinto della relazione di  attestazione,  indicando  i  motivi  del
disaccordo. 
      4. La  relazione  di  attestazione  e'  firmata  e  datata  dal
responsabile dell'incarico di attestazione della  rendicontazione  di
sostenibilita'. Quando l'attivita' di attestazione e' svolta  da  una
societa' di revisione  legale,  la  relazione  di  attestazione  reca
almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione  della
rendicontazione di sostenibilita' che svolgono l'incarico  per  conto
della societa' di revisione. Qualora l'incarico  sia  stato  affidato
congiuntamente a piu' revisori della sostenibilita' o a piu' societa'
di revisione legale, la relazione di attestazione e' firmata da tutti
i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita'. 
      5.   I   soggetti   incaricati   della    attestazione    sulla
rendicontazione di sostenibilita' hanno  diritto  di  ottenere  dagli
amministratori   documenti   e   notizie   utili   all'attivita'   di
attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed  esame
di atti e documentazione. 
      6.  La  relazione  di  attestazione  della  conformita'   della
rendicontazione consolidata di sostenibilita' rispetta i requisiti di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.». 
    u) all'articolo 17: 
      1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Il revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di
revisione legale incaricati dell'attestazione  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 3 e 4 del decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n.  15  che  siano  un
ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della  rete  a  cui  il
revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di  revisione  legale
appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente,  all'ente  di
interesse pubblico, alla sua  controllante  o  alle  sue  controllate
all'interno dell'Unione europea i  servizi  diversi  dalla  revisione
legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo  1,  secondo  comma,
lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE)  n.
537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile  2014,
durante: 
          a) il lasso di tempo  compreso  tra  l'inizio  del  periodo
oggetto  dell'attestazione   e   l'emissione   della   relazione   di
attestazione; e 
          b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di  cui
alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo  5,
paragrafo 1, secondo comma,  lettera  e),  del  regolamento  (UE)  n.
537/2014. 
        3-ter. I soggetti di cui al comma precedente,  incaricati  da
un ente di interesse pubblico e, qualora  siano  appartenenti  a  una
rete, qualsiasi membro di tale rete,  possono  prestare  all'ente  di
interesse pubblico, alla sua  controllante  o  alle  sue  controllate
servizi diversi dall'attestazione, differenti da  quelli  vietati  di
cui al comma precedente, previa approvazione da  parte  del  comitato
per  il  controllo  interno  e  la  revisione  contabile  basata   su
un'adeguata valutazione dei rischi potenziali  per  l'indipendenza  e
delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis. 
        3-quater. Quando un membro di una rete a  cui  appartiene  il
soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di
cui al medesimo comma a un'impresa  costituita  in  un  Paese  terzo,
controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico  di
attestazione, il revisore  della  sostenibilita'  o  la  societa'  di
revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte  del
membro della rete comprometta la sua indipendenza. In  tal  caso,  il
soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi  causati
dalla fornitura di tali servizi  e  puo'  continuare  a  svolgere  il
lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto  se  e'  in
grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che  la  fornitura  di
tali servizi non compromette  il  suo  giudizio  professionale  e  la
relazione di attestazione.»; 
      2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Il revisore della sostenibilita'  o  il  responsabile
chiave della sostenibilita' che effettua l'attestazione per conto  di
una societa' di revisione legale non puo' rivestire  cariche  sociali
negli  organi  di  amministrazione  e  controllo  dell'ente  che   ha
conferito  l'incarico  di  attestazione  ne'  puo'  prestare   lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo  funzioni
dirigenziali di rilievo, se non sia decorso  almeno  un  biennio  dal
momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore
della sostenibilita' o di responsabile chiave della sostenibilita' in
relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti  e
ai soci, diversi dai responsabili chiave  della  sostenibilita',  del
revisore della sostenibilita' o della societa' di  revisione  legale,
nonche' a ogni altra persona  fisica  i  cui  servizi  sono  messi  a
disposizione  o  sono  sotto  il   controllo   del   revisore   della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale, nel caso in  cui
tali soggetti siano  abilitati  all'esercizio  della  professione  di
revisore  legale,  per  il  periodo  di  un  anno  dal  loro  diretto
coinvolgimento nell'incarico di attestazione.»; 
    v) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Negli enti  di  interesse  pubblico,  il  comitato  per  il
controllo interno e la revisione contabile e' incaricato: 
        a)  di  informare  l'organo  di   amministrazione   dell'ente
sottoposto a revisione  dell'esito  della  revisione  legale  e,  ove
applicabile,  dell'esito   dell'attivita'   di   attestazione   della
rendicontazione di sostenibilita' e  trasmettere  a  tale  organo  la
relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento  europeo,
corredata da eventuali osservazioni; 
        b) di monitorare il processo di  informativa  finanziaria  e,
ove applicabile, della rendicontazione individuale o  consolidata  di
sostenibilita', compresi l'utilizzo del formato  elettronico  di  cui
agli articoli 3, comma 11, e 4, comma  10,  del  decreto  legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli
standard di rendicontazione adottati  dalla  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,  nonche'  presentare  le
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrita'; 
        c)  di  controllare  l'efficacia  dei  sistemi  di  controllo
interno della qualita' e di gestione del rischio dell'impresa  e,  se
applicabile,   della   revisione   interna,   per   quanto    attiene
all'informativa finanziaria e,  ove  presente,  alla  rendicontazione
individuale o consolidata di sostenibilita', compreso l'utilizzo  del
formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma  10,
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza; 
        d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio
e  del  bilancio  consolidato  e,  ove   presente,   l'attivita'   di
attestazione della conformita' della  rendicontazione  individuale  o
consolidata di  sostenibilita',  anche  tenendo  conto  di  eventuali
risultati e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob
a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento  europeo,  ove
disponibili; 
        e) di verificare e  monitorare  l'indipendenza  dei  revisori
legali,  dei  revisori  della  sostenibilita'  o  delle  societa'  di
revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater
e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento  europeo,
in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di
servizi diversi dalla  revisione  all'ente  sottoposto  a  revisione,
conformemente all'articolo 5 di tale regolamento; 
        f)  di  essere  responsabile  della  procedura   volta   alla
selezione dei revisori legali o delle societa' di revisione legale  e
raccomandare i revisori legali o le imprese di  revisione  legale  da
designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.»; 
    z) all'articolo 19-ter: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di  cui
al presente decreto relative alla revisione  di  enti  diversi  dagli
enti di interesse pubblico,  ai  revisori  degli  enti  sottoposti  a
regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di cui: 
          a) all'articolo 17,  con  espresso  riferimento  alle  sole
norme relative alla revisione legale; 
          b)  all'articolo  4,  paragrafi  1  e  2,  all'articolo  5,
paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12
e 17 del Regolamento europeo.»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle  societa'  di
revisione legale incaricati dell'attestazione  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 3 e 4 del decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano  ente
sottoposto a regime  intermedio,  si  applica  l'articolo  17,  commi
3-bis, 3-quater e 5-bis.» 
    aa) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis (Controllo  della  qualita'  sull'attestazione  di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'). - 1. I revisori
della  sostenibilita'  e  le  societa'  di  revisione  che   svolgono
incarichi di attestazione sulla conformita' della rendicontazione  di
sostenibilita' sono soggetti a controllo della  qualita'  secondo  le
specifiche disposizioni del presente articolo. 
      2. Il controllo di qualita' sui revisori  della  sostenibilita'
che siano soci o amministratori di una societa' di revisione legale o
che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una
societa'  di  revisione  legale  si  intende  svolto  per  mezzo  del
controllo di qualita' sulla societa' di revisione medesima.  In  ogni
caso, tali soggetti sono  sottoposti  direttamente  al  controllo  di
qualita' qualora sia loro personalmente conferito almeno un  incarico
di attestazione. 
      3. I revisori della sostenibilita' e le societa'  di  revisione
che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a  controllo  di
qualita' sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni.
Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello  in
cui si e' concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il
revisore della sostenibilita' o la societa' di  revisione  legale  ha
acquisito almeno un incarico di attestazione. 
      4. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche
in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale  in
materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione  della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' oppure  di  altri
servizi  correlati  alla  sostenibilita',  nonche'  della  formazione
specifica in materia di controllo della qualita' di cui  all'articolo
5-bis. 
      5. Possono essere incaricati  dei  controlli  di  qualita'  sui
revisori della sostenibilita'  e  sulle  societa'  di  revisione  che
svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre  che
a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7: 
        a)  hanno  svolto,  per  almeno  cinque  anni   continuativi,
incarichi di attestazione in qualita' di responsabili dell'incarico; 
        b)  sono  stati,  per  almeno   cinque   anni   continuativi,
dipendenti o collaboratori di societa' di revisione partecipando agli
incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione; 
        c)  sono  stati,  per  almeno   cinque   anni   continuativi,
dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che  svolgono
attivita'  di  vigilanza  sull'attestazione  di   conformita'   della
rendicontazione di sostenibilita'. 
      6. I soggetti incaricati del controllo  della  qualita'  devono
rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano  venuti  a
conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. 
      7. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore  al
controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una
societa' di revisione legale che  svolge  incarichi  di  attestazione
prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del  rapporto  di
lavoro  come  socio  o  dipendente  o  di  ogni  altro  rapporto   di
associazione con tale revisore della  sostenibilita'  o  societa'  di
revisione legale. 
      8. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore  al
controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una
societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione  se
e' coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto  grado  del
revisore della sostenibilita' sottoposto al controllo o  di  revisori
della sostenibilita' che siano soci, amministratori  o  collaboratori
della societa' di revisione legale  sottoposta  al  controllo,  o  se
intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta
a  controllo  relazioni  d'affari  o  finanziarie  che   ne   possono
compromettere l'indipendenza. 
      9. La selezione delle persone fisiche da  assegnare  a  ciascun
incarico di controllo della qualita' avviene in base a una  procedura
obiettiva volta a  escludere  ogni  conflitto  di  interesse  tra  le
persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilita' o
la societa' di revisione legale che svolge incarichi di  attestazione
oggetto del controllo. 
      10.  Il  controllo  della  qualita',  basato  su  una  verifica
adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo  di  attestazione,
include una valutazione della conformita' ai principi di attestazione
e  ai  requisiti  di  indipendenza  applicabili,  della  quantita'  e
qualita'   delle   risorse   impiegate,   dei    corrispettivi    per
l'attestazione   della   conformita'   della    rendicontazione    di
sostenibilita',  nonche'  del  sistema  interno  di  controllo  della
qualita' nella societa' di revisione legale. 
      11. I controlli della qualita' sono appropriati e proporzionati
alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta  dal  revisore
della sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale oggetto  di
controllo. 
      12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto
a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli  e',  in
particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo
l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni,  a  consegnare  i
documenti e le carte di lavoro richiesti. 
      13. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono
una relazione contenente la descrizione degli esiti del  controllo  e
le eventuali raccomandazioni di effettuare  specifici  interventi  al
revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale che
svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro
cui tali interventi sono posti in essere. 
      14. Il revisore della sostenibilita' e la societa' di revisione
legale che svolge incarichi di attestazione provvedono  a  effettuare
gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro  il
termine nella stessa definito.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o
tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Consob,  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza
possono applicare le sanzioni di cui agli articoli  24  e  26-quater,
commi 1, 3 e 4. 
      15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano
i controlli della qualita' sono esentate  dall'obbligo  di  possedere
un'esperienza   specifica   in   materia   di   rendicontazione    di
sostenibilita' e di attestazione della conformita' o di altri servizi
correlati alla sostenibilita'.»; 
    bb) all'articolo 21: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  Ministero
dell'economia e delle finanze assicura:»; 
        1.2) alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «,  anche  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita'  di
attestazione   della   conformita'   della   rendicontazione    della
sostenibilita'»; 
        1.3)  alla  lettera  c),  le  parole:  «e  dei  principi   di
revisione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  dei  principi  di
revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto  previsto
dall'articolo 18,  comma  9,  del  decreto  legislativo  adottato  in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»; 
        1.4) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: 
          «d) la formazione dei controllori  di  qualita'  incaricati
dei  controlli  di  qualita'  di  competenza  del  Ministero  e  alla
formazione  continua  dei  revisori  legali  dei  conti  iscritti  al
registro;»; 
        1.5) alla lettera f), le parole: «all'articolo 9, 10  e  11.»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli  9,  10  e  11,  salvo
quanto previsto dall'articolo 26;»; 
        1.6) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
          «f-bis) il controllo della qualita' sui revisori  legali  e
le societa' di revisione legale che non hanno incarichi di  revisione
legale su enti di interesse pubblico o su enti  sottoposti  a  regime
intermedio,  nonche'  sui  revisori  della  sostenibilita'  e   sulle
societa' di revisione che svolgono incarichi di  attestazione  e  che
non  siano  sottoposti  alla  vigilanza   della   Consob   ai   sensi
dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis; 
          f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso
di violazioni in materia  di  attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita'  delle  disposizioni  del  presente
decreto, delle disposizioni attuative e  dei  principi  di  cui  agli
articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter  e  8-quater,
10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis,
6, 7-bis e 8,  10-sexies  e  11,  nonche'  dei  principi  di  cui  al
regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9,
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze.»; 
      2) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume  la
responsabilita' finale per le attivita' di  cui  al  comma  1  e  dei
controlli di qualita', delle ispezioni e delle sanzioni dei  revisori
legali e delle societa' di revisione legale che non  hanno  incarichi
di  revisione  legale  su  enti  di  interesse  pubblico  o  su  enti
sottoposti  a  regime  intermedio,   nonche'   sui   revisori   della
sostenibilita' e sulle societa' di revisione che  svolgono  incarichi
di attestazione e che  non  siano  sottoposti  alla  vigilanza  della
Consob ai sensi dell'articolo 22.»; 
    cc) all'articolo 22: 
      1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. La Consob vigila sull'attivita' di attestazione della
conformita'  della   rendicontazione   di   sostenibilita'   prevista
dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio  2024,  n.  15,  svolta  dai
soggetti di cui al comma 1, nonche' dai revisori della sostenibilita'
e societa' di revisione legale a  tal  fine  incaricati  da  enti  di
interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi
dai revisori legali di cui al comma 1,  al  fine  di  verificarne  il
corretto svolgimento in conformita' alle  disposizioni  del  presente
decreto. Nell'esercizio di  tali  funzioni,  la  Consob  provvede  ad
effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita'  di  cui
all'articolo 20-bis. 
        1-ter. La Consob  assume  la  responsabilita'  finale  per  i
controlli di qualita',  per  le  ispezioni  e  per  le  sanzioni  dei
revisori legali e  delle  societa'  di  revisione  legale  che  hanno
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime  intermedio  di  cui  al  comma  1,  nonche'  sui
revisori della sostenibilita'  e  sulle  societa'  di  revisione  che
svolgono incarichi di attestazione e che  sono  sottoposti  alla  sua
vigilanza ai sensi del comma 1-bis.»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis,
la Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma 2,  lettere  a)  e
b), nei confronti di: 
          a) revisori della sostenibilita' e  societa'  di  revisione
legale che svolgono incarichi di attestazione; 
          b) persone coinvolte nelle  attivita'  dei  revisori  della
sostenibilita' o delle societa'  di  revisione  legale  che  svolgono
incarichi di attestazione; 
          c)  societa'   che   pubblicano   la   rendicontazione   di
sostenibilita'  oggetto  di  attestazione,  loro  affiliati  e  terzi
correlati; 
          d)  terzi  ai  quali  i  revisori  della  sostenibilita'  e
societa' di revisione legale che svolgono incarichi  di  attestazione
hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita'; 
          e) persone in altro modo collegate o connesse  ai  revisori
della sostenibilita' o societa'  di  revisione  legale  che  svolgono
incarichi di attestazione.»; 
    dd) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando  accerta
irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale  o
di  attestazione  delle  conformita'  della   rendicontazione   della
sostenibilita', puo' applicare le seguenti sanzioni: 
        a)  un  avvertimento,  che  impone  alla  persona  fisica   o
giuridica  responsabile  della  violazione  di   porre   termine   al
comportamento e di astenersi dal ripeterlo; 
        b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione
di  revisione  o  la  relazione  di  attestazione  non  soddisfano  i
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis; 
        c) la censura, consistente in una dichiarazione  pubblica  di
biasimo, che  indica  la  persona  responsabile  e  la  natura  della
violazione; 
        d)  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   mille   a
centocinquantamila euro; 
        e) la sospensione dal Registro, per un periodo non  superiore
a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili  le  irregolarita'
connesse all'incarico di revisione legale; 
        f)  la  sospensione  dell'attivita'  di  attestazione   della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per  un  periodo
non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono  ascrivibili  le
irregolarita'; 
        g) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale o di
attestazione   delle    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita'; 
        h) il divieto  per  il  revisore  legale  o  la  societa'  di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione  legale  o
di  attestazione   delle   conformita'   della   rendicontazione   di
sostenibilita' per un periodo non superiore a tre anni; 
        i) la cancellazione dal Registro del soggetto al  quale  sono
ascrivibili  le  irregolarita'  connesse  all'incarico  di  revisione
legale.»; 
    ee) dopo l'articolo 26-ter, e' inserito il seguente: 
      «Art. 26-quater (Provvedimenti della Consob  sull'attivita'  di
attestazione). - 1. La Consob, quando  accerta  la  violazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis,
10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis,
10-quater, commi 1-bis,  1-ter,  2,  3,  4,  5,  6-bis,  7-bis  e  8,
10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi  3-bis,  3-ter,
3-quater e 5-bis del presente  decreto  e  delle  relative  norme  di
attuazione, nonche'  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9,
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, puo' applicare le seguenti sanzioni: 
        a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilita',
della  societa'  di  revisione  legale  e  del   responsabile   della
sostenibilita'. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17,
commi 3-bis,  3-ter,  3-quater  e  5-bis,  si  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; 
        b) la revoca di uno  o  piu'  incarichi  di  attestazione  di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi  a  enti
di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; 
        c) il divieto al revisore di sostenibilita' o  alla  societa'
di revisione legale di accettare nuovi incarichi di  attestazione  di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi  a  enti
di interesse pubblico o enti sottoposti a regime  intermedio  per  un
periodo non superiore a tre anni; 
        d)  la  sospensione   dell'attivita'   di   attestazione   di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per  un  periodo
non superiore a tre anni, del revisore  della  sostenibilita',  della
societa' di revisione legale o del responsabile della  sostenibilita'
ai quali sono ascrivibili le irregolarita'. 
      2. La  Consob  comunica  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai  fini  della
loro annotazione sul Registro. 
      3. Quando le violazioni di cui al comma  1  sono  connotate  da
scarsa offensivita' o pericolosita', la Consob, in  alternativa  alle
sanzioni indicate al medesimo comma, puo': 
        a) pubblicare una  dichiarazione  indicante  il  responsabile
della violazione e la natura della stessa; 
        b)  ordinare  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle. 
      4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di
cui  al  comma  3,  lettera  b),  la  Consob  applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione  originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo. 
      5.  Quando  le  irregolarita'  accertate   abbiano   comportato
l'emissione di una relazione  di  attestazione  che  non  soddisfa  i
requisiti  stabiliti  dall'articolo  14-bis,  la   Consob,   con   il
provvedimento di applicazione della  sanzione  di  cui  al  comma  1,
dichiara che la relazione  di  revisione  non  soddisfa  i  requisiti
stabiliti dall'articolo 14-bis. 
      6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis,
comma 8-quater, puo' comminare al  revisore  della  sostenibilita'  o
alla societa' di revisione legale le sanzioni  di  cui  ai  commi  1,
lettera a), 3 e 4. 
      7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma
1, la Consob, per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis,  3-ter,  3-quater  e
5-bis del presente decreto, e delle  relative  norme  di  attuazione,
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  diecimila  a
euro  cinquecentomila  nei  confronti  dei  membri  degli  organi  di
amministrazione e direzione delle societa' di revisione legale quando
l'inosservanza e' conseguenza della violazione  di  doveri  propri  o
dell'organo di appartenenza e ricorrono una o  entrambe  le  seguenti
condizioni: 
        a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla  complessiva
organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e  per  la
qualita' dell'attivita'  di  attestazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita' della societa' di revisione; 
        b) la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la  mancata
ottemperanza della societa' alle disposizioni degli articoli  10-ter,
comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del  presente
decreto, e delle relative norme di attuazione. 
      8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli
10, commi 13-bis e 13-ter, e  17,  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater  e
5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da
parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro   diecimila   a   euro
cinquecentomila. 
      9. Con il provvedimento  di  applicazione  della  sanzione,  in
ragione della gravita' della violazione  accertata,  la  Consob  puo'
applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
temporanea, per un periodo non superiore a tre  anni,  dall'esercizio
di funzioni presso le societa' di revisione legale. 
      10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di
cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,  da  parte  degli   organi   di
amministrazione di un  ente  di  interesse  pubblico  o  di  un  ente
sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali  organi
responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa  pecuniaria
da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le  violazioni  rivestono
particolare gravita', la Consob puo' interdire  temporaneamente,  per
un periodo non superiore  a  tre  anni,  i  membri  degli  organi  di
amministrazione   e   direzione   responsabili    delle    violazioni
dall'esercizio di funzioni presso gli enti di  interesse  pubblico  o
gli enti sottoposti a regime intermedio. 
      11. Qualora  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
e 5-bis del presente decreto, e delle relative  norme  di  attuazione
sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di  amministrazione
o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la
Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti  i  provvedimenti
previsti dal comma 1, lettera d). 
      12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si
applica l'articolo 195 del TUF. 
      13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo  si  applicano
gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.» 
    ff) all'articolo 33: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «in materia di revisione legale»
sono inserite le seguenti: «e di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'»; 
      2) ai commi 3 e 4, dopo le parole:  «in  materia  di  revisione
legale»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  di   attestazione   delle
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»; 
    gg) all'articolo 34: 
      1) al comma 1, alinea, dopo le  parole:  «riguardante  i  conti
annuali o i conti consolidati» sono inserite  le  seguenti:  «o,  ove
applicabile, una relazione di attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita'»; 
      2) al comma 6, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i
conti consolidati» sono inserite le  seguenti:  «e  le  relazioni  di
attestazione della conformita' della  rendicontazione  individuale  o
consolidata di sostenibilita'»; 
    hh)  all'articolo  35,  comma  2,  le  parole:  «,  su  base   di
reciprocita',» sono soppresse. 
                               Art. 10 
 
                     Responsabilita' e sanzioni 
 
  1. La responsabilita' di garantire che  le  informazioni  richieste
dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano  fornite  in  conformita'  a  quanto
previsto dal  presente  decreto  compete  agli  amministratori  delle
societa' tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro
obblighi costoro  agiscono  secondo  criteri  di  professionalita'  e
diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle
funzioni a esso attribuite dall'ordinamento,  vigila  sull'osservanza
delle disposizioni stabilite nel  presente  decreto  e  ne  riferisce
nella relazione annuale all'assemblea. 
  2. Per i due anni successivi all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c),  le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193,  commi
1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  applicate
per la violazione  degli  obblighi  previsti  dall'articolo  154-ter,
comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998,  non
possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo,  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli
obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo
decreto legislativo  n.  58  del  1998,  non  possono  eccedere  euro
2.500.000.  Per  il  medesimo  periodo,  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie  previste  dagli  articoli  24  e  26-quater  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  non  possono  eccedere  per  le
societa'  di  revisione  euro  125.000  e  per   i   revisori   della
sostenibilita' euro 50.000. 
  3.  Quando  le  infrazioni  stesse  siano   connotate   da   scarsa
offensivita'   o   pericolosita',   si   applica   quanto    previsto
dall'articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e
b), del decreto legislativo n. 58 del 1998. 
  4. Ai fini della determinazione del  tipo  e  dell'ammontare  delle
sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione  degli  obblighi
previsti  dall'articolo  154-ter,   comma   1-quater,   del   decreto
legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26-quater,  comma  1,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  ai  sensi  dell'articolo
194-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del  1998,  la  Consob
tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze: 
    a) delle  procedure  adottate  dall'organo  amministrativo  della
societa' per la redazione della rendicontazione di sostenibilita'  in
conformita' con il presente decreto, anche alla luce delle  eventuali
linee guida o  indicazioni  fornite  dalle  Autorita',  nazionali  ed
europee, relativamente all'informativa di sostenibilita'; 
    b) della  violazione  degli  obblighi  del  presente  decreto  se
connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da  parte
delle  imprese  incluse  nella  catena  del  valore  che  non   siano
sottoposte a controllo della stessa societa'. 
                               Art. 11 
 
                   Coordinamento tra le Autorita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo  4,  comma  13,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le  pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici, nel  rispetto  delle  reciproche
competenze e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  individuano  forme  di  coordinamento,  anche   attraverso
protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al
fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie
di sostenibilita'  ambientale,  sociale,  nonche'  della  tutela  dei
diritti umani. 
  2. Ai componenti degli  eventuali  comitati  di  coordinamento  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spesa  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
                               Art. 12 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 118-bis, comma  1,  dopo  le  parole:  «documenti
contabili,»,   sono   inserite   le   seguenti:   «ivi   inclusa   la
rendicontazione   di   sostenibilita'   disciplinata   dal    decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13  della  legge  21
febbraio 2024, n. 15,»; 
    b) all'articolo 123-bis, comma 2, la lettera d-bis) e' sostituita
dalla seguente: 
      «d-bis)  una  descrizione  delle  politiche   in   materia   di
diversita' applicate in relazione alla composizione degli  organi  di
amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'eta', la
composizione di genere, le disabilita'  o  il  percorso  formativo  e
professionale,  nonche'  una  descrizione  degli   obiettivi,   delle
modalita' di attuazione e dei risultati di tali politiche.  Nel  caso
in cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in  maniera
chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se  tali  informazioni
sono incluse nella rendicontazione  di  sostenibilita'  di  cui  agli
articoli 3  e  4  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di
cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che  un
riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella  relazione  sul
governo societario.»; 
    c) all'articolo 125-ter, comma  2,  ultimo  periodo,  le  parole:
«commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle  seguenti:  «commi  1,
1-bis, 1-ter e 1-quater»; 
    d) all'articolo 154-bis: 
      1) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: 
        «5-ter. Qualora l'emittente sia  soggetto  agli  obblighi  in
materia di  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  cui  al  decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13  della  legge  21
febbraio 2024,  n.  15,  gli  organi  amministrativi  delegati  e  il
dirigente preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari
attestano,  con  apposita  relazione,  che  la   rendicontazione   di
sostenibilita'  inclusa  nella  relazione  sulla  gestione  e'  stata
redatta conformemente agli standard di rendicontazione  applicati  ai
sensi  della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato  in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con
le specifiche adottate a norma  dell'articolo  8,  paragrafo  4,  del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020. La medesima  attestazione  puo'  essere  resa  da  un
dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, dotato di specifiche competenze  in  materia  di
rendicontazione   di   sostenibilita',   nominato,   previo    parere
obbligatorio dell'organo di controllo, secondo  le  modalita'  e  nel
rispetto dei requisiti di professionalita'  previsti  dallo  statuto.
L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito  con  regolamento
dalla Consob.»; 
      2) al comma 6, dopo le parole: «documenti contabili societari,»
sono inserite le seguenti: «nonche' al  dirigente  di  cui  al  comma
5-ter se previsto,»; 
    e) all'articolo 154-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: 
        «1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia  come  Stato
membro  d'origine  che   non   siano   microimprese   come   definite
all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,  n.  15,
includono, in un'apposita sezione  come  tale  contrassegnata,  nella
relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste
dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche
adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020.
In tal caso la relazione  di  attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo  14-bis  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' messa  a  disposizione
del pubblico  entro  il  termine  di  pubblicazione  della  relazione
finanziaria annuale di cui al comma 1»; 
      2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. La Consob, nel caso in cui  abbia  accertato  che  le
informazioni di cui al comma 1-quater non sono  conformi  alle  norme
che ne disciplinano la redazione, puo' esercitare i poteri di cui  al
comma 7.». 
                               Art. 13 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 94,  comma  1-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Per le imprese  di  grandi  dimensioni  e  per  le
piccole e medie imprese,  a  eccezione  delle  micro-imprese,  i  cui
valori  mobiliari  sono  ammessi   alla   negoziazione   su   mercati
regolamentati, l'analisi di cui al comma 1  e',  altresi',  corredata
delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e  spiega  in
che modo il modello aziendale dell'impresa  dipende  fondamentalmente
da tali risorse e  come  tali  risorse  costituiscono  una  fonte  di
creazione del valore per l'impresa.  Tali  ultime  informazioni  sono
inserite in una sezione apposita della relazione sulla gestione.»; 
    b) all'articolo 100, comma  1-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi:  «L'analisi  di  cui  al  comma  1,  e',  altresi',
corredata delle informazioni sulle  risorse  immateriali  essenziali,
spiegando in che  modo  il  modello  aziendale  dell'impresa  dipende
fondamentalmente da tali risorse e come  tali  risorse  costituiscono
una  fonte  di  creazione  del  valore  per  l'impresa.  Tali  ultime
informazioni sono inserite in una sezione  apposita  della  relazione
sulla gestione.». 
                               Art. 14 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       18 agosto 2015, n. 136 
 
  1. All'articolo 41, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n. 136, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Per  le
imprese di grandi dimensioni e per le  piccole  e  medie  imprese,  a
eccezione delle micro-imprese, i cui valori  mobiliari  sono  ammessi
alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma
1  e',  altresi',  corredata   delle   informazioni   sulle   risorse
immateriali essenziali e spiega in  che  modo  il  modello  aziendale
dell'impresa dipende fondamentalmente da tali  risorse  e  come  tali
risorse  costituiscono  una  fonte  di  creazione  del   valore   per
l'impresa. Tali ultime informazioni  sono  inserite  nella  relazione
sulla gestione.». 
                               Art. 15 
 
                      Relazione sulla gestione 
 
  1. Per le imprese di grandi dimensioni e per  le  piccole  e  medie
imprese quotate, la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428
del codice civile include le informazioni sulle  risorse  immateriali
essenziali e spiega in che modo  il  modello  aziendale  dell'impresa
dipende  fondamentalmente  da  tali  risorse  e  come  tali   risorse
costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. 
                               Art. 16 
 
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione,
  del 17 ottobre 2023,  che  modifica  la  direttiva  2013/34/UE  del
  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda   gli
  adeguamenti dei criteri  dimensionali  per  le  microimprese  e  le
  imprese o  i  gruppi  di  piccole,  medie  e  grandi  dimensioni  e
  modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 1991 n. 127 
 
  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2435-bis, primo  comma,  le  parole:  «4.400.000»
sono sostituite dalle seguenti: «5.500.000» e le  parole  «8.800.000»
sono sostituite dalle seguenti: «11.000.000»; 
    b) all'articolo 2435-ter, primo comma, le parole: «175.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «220.000»  e  le  parole:  «350.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «440.000». 
  2. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 27: 
      1) al comma 1, le parole: «20.000.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «25.000.000» e  le  parole:  «40.000.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50.000.000»; 
      2) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «principi  contabili
internazionali adottati dall'Unione europea» sono aggiunte, in  fine,
le seguenti: «, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo adottato in  attuazione  dell'articolo  13  della
legge 21 febbraio 2024, n. 15»; 
    b) all'articolo 40: 
      1) al comma 1-bis: 
        1.1) al primo  periodo,  le  parole:  «non  finanziari»  sono
sostituite dalle seguenti: «di sostenibilita'»; 
        1.2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  le
imprese di grandi dimensioni e per le  piccole  e  medie  imprese,  a
eccezione delle micro-imprese, i cui valori  mobiliari  sono  ammessi
alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma
1  e',  altresi',  corredata   delle   informazioni   sulle   risorse
immateriali essenziali e spiega in  che  modo  il  modello  aziendale
dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse  e
come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per
l'impresa e per il gruppo. Tali  ultime  informazioni  sono  inserite
nella relazione sulla gestione.»; 
      2) dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
        «2-ter. La relazione sulla  gestione  redatta  ai  sensi  per
presente  articolo  dovra'  contenere  anche   le   informazioni   di
sostenibilita' di cui all'articolo 4 al decreto legislativo  adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,  n.  15,
ove applicabile.». 
                               Art. 17 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Salvo quanto previsto ai  commi  2  e  3,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano: 
    a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024  o  in  data
successiva: 
      1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti  di
interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio,  superano
il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 
      2) agli enti di interesse pubblico ai sensi  dell'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  che  sono,
altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che,  su
base consolidata, alla data di  chiusura  del  bilancio  superano  il
criterio  del  numero  medio  di  500  dipendenti  occupati   durante
l'esercizio; 
    b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025  o  in  data
successiva: 
      1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle  di  cui
al comma 1, lettera a), numero 1); 
      2) alle societa' madri diverse da quelle di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 2); 
    c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026  o  in  data
successiva: 
      1) alle piccole e medie  imprese  quotate,  a  eccezione  delle
micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,  comma
10; 
      2) agli enti piccoli e non complessi, di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1,  punto  145),  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  purche'  si
tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e  medie  imprese
quotate e che non sono micro-imprese; 
      3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo
13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  25   novembre   2009,   e   alle   imprese   di
riassicurazione captive di  cui  all'articolo  13,  punto  5),  della
citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o
di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 5  si  applicano  a  partire
dagli esercizi aventi inizio  il  1°  gennaio  2028,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 18, comma 3. 
  3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e'  abrogato  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 18 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Gli  incarichi  di   attestazione   della   conformita'   della
dichiarazione non finanziaria conferiti  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da  parte
di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del  presente
decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello
svolgimento dell'attivita' di attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita' di cui  all'articolo  8,  salvo  la
possibilita' di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di  un
nuovo incarico in  conformita'  all'articolo  13,  comma  2-ter,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attivita' di  attestazione
della conformita' della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi
dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre  2016,
n. 254, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  non  si  computa  ai  fini  della  durata  massima
novennale  prevista  dall'articolo  13,  comma  2-ter,  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  3. Fino al 6 gennaio 2030: 
    a)  gli  obblighi  stabiliti  in   capo   alla   societa'   madre
extra-europea di cui all'articolo 5  potranno  essere  adempiuti,  su
base consolidata, da parte della societa' figlia con sede all'interno
del territorio dell'Unione europea che abbia generato i  ricavi  piu'
elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea  almeno
in uno dei cinque esercizi precedenti, su  base  consolidata  se  del
caso,  e  che  rediga  la  propria  rendicontazione  in   conformita'
all'articolo 4 del presente decreto o agli articoli 29 e 29-bis della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
giugno 2013; 
    b) la rendicontazione di sostenibilita' di cui  alla  lettera  a)
del presente comma dovra' includere l'informativa di cui all'articolo
8  del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2020, riguardante  le  attivita'  svolte  da
tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione  europea  e
soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  14  dicembre  2022.  A  tal   fine,
l'informativa resa  ai  sensi  del  presente  articolo,  soddisfa  la
condizione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c). 
  4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro
la data del 1° gennaio 2026, sono  considerati  abilitati  e  possono
rilasciare le attestazioni di conformita'  della  rendicontazione  di
sostenibilita' senza che siano osservati gli  obblighi  di  cui  agli
articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter),  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purche' abbiano  maturato  almeno
cinque crediti formativi annuali  nelle  materie  caratterizzanti  la
rendicontazione  e  l'attestazione  della  sostenibilita'  ai   sensi
dell'articolo 5 del citato decreto  legislativo  n.  39  del  2010  e
producano  domanda  di  abilitazione  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010. 
  5. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  entro
centocinquanta  giorni   dalla   domanda   di   cui   al   comma   4,
all'annotazione  dell'abilitazione  nel  registro,  assicurandone  la
pubblicita'. 
  6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati in conformita'
a quanto ivi previsto, rispettano gli obblighi di formazione continua
di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  a  partire  dall'anno  solare
successivo a quello dell'abilitazione. 
  7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualita' da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni  di  cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si
applicano a decorrere dal  31  dicembre  2026,  a  condizione  che  i
soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in
materia di controlli della qualita', che puo' avere  anche  carattere
selettivo. 
  8. Fermo restando quanto previsto al  comma  9,  nelle  more  della
sottoscrizione delle convenzioni di cui agli  articoli  9,  comma  1,
9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi  2  e  2-bis,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi  professionali
sono  elaborati  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
congiuntamente  alla  Consob  e  agli  ordini  e  alle   associazioni
professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in  data  24
settembre 2014, dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  i
predetti ordini e associazioni. 
  9.  Fino  all'adozione   dei   principi   di   attestazione   della
rendicontazione di  sostenibilita'  di  cui  all'articolo  11,  comma
2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con regolamento la  Consob
individua  i  principi  applicabili  e  disciplina   lo   svolgimento
dell'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione
di  sostenibilita'  da  parte  dei  revisori   della   sostenibilita'
incaricati,  nonche'  della  formulazione  delle  conclusioni   della
relazione di cui  all'articolo  14-bis  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. 
  10. In  deroga  all'articolo  154-bis,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo  28  febbraio   1998,   n.   58,   l'attestazione   sulla
rendicontazione di sostenibilita' ivi prevista puo' essere resa,  con
riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, da un dirigente diverso dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari,  designato
con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza  di
specifica   previsione   statutaria,   previo   parere   obbligatorio
dell'organo di controllo. 
  11. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e  la  Consob  conducono  uno
studio  volto  a  verificare  i  benefici   e   gli   oneri   sottesi
all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della
direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della  direttiva  (UE)
2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli  altri  Stati  membri
nell'ottica di garantire la competitivita' e la concorrenzialita' dei
servizi di attestazione della conformita'  della  rendicontazione  di
sostenibilita',   la   tutela   effettiva   dei   destinatari   delle
informazioni di sostenibilita', nonche' l'integrita'  e  la  qualita'
dei servizi di attestazione medesimi. 
                               Art. 19 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 settembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

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